F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 003/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 032/CSA del 06 Ottobre 2017 RICORSO DELLA SOCIETÀ POL. TAMAI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MACCAN DENIS SEGUITO GARA CLODIENSE CHIOGGIA/TAMAI DEL 24.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 27.9.2017)

RICORSO DELLA SOCIETÀ POL. TAMAI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MACCAN DENIS SEGUITO GARA CLODIENSE CHIOGGIA/TAMAI DEL 24.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 27.9.2017)

 

La società Pol. Tamai ricorreva avvero la decisione  adottata dal Giudice  Sportivo presso il Dipartimento Interregionale che, con Com. Uff. n. 30 del 27.9.2017, infliggeva al calciatore Maccan Denis la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

La sanzione veniva inflitta perché durante l’incontro Clodiense Chioggia/Tamai disputato il 24.9.2017, il Maccan Denis colpiva, a gioco in svolgimento, un calciatore avversario con una gomitata al volto cagionandogli fuoriuscita di sangue dal naso.

La reclamante invocava la riduzione della sanzione, in considerazione del fatto che il fallo commesso dal Maccan non era stato né volontario né violento ma conseguente a una azione di gioco.

All'udienza di questa Corte, tenutasi il 6.10.2017, alcuno compariva per la reclamante.

Ad avviso della Corte, il gravame è da accogliere parzialmente, infatti sullo stesso referto arbitrale non vi è alcun cenno di fallo volontario o commesso a gioco fermo.

Per questi motivi la C.S.A. sentito l’arbitro, accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Tamai di Tamai di Brugnera (Pordenone) riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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