F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 003/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 032/CSA del 06 Ottobre 2017 6. RICORSO DELLA SOCIETÀ F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FRANCAVILLA/AZ PICERNO DEL 24.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 27.9.2017)

6.       RICORSO DELLA SOCIETÀ F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 E  DIFFIDA  INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  FRANCAVILLA/AZ  PICERNO  DEL  24.9.2017

(Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 27.9.2017)

 

Con ricorso ritualmente proposto, la F.C. Francavilla ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha irrogato l’ammenda di € 2.500,00 e diffida alla stessa società con la motivazione “per avere propri sostenitori, dall’11° del secondo tempo e fino al termine della gara, lanciato sputi all’indirizzo di un A.A. alcuni dei quali lo colpivano alla nuca, sulla schiena e su un polpaccio. Al termine della gara persone non identificate ne autorizzate facevano ingresso nello spazio antistante gli spogliatoi e nella circostanza colpivano con tre pugni la porta dello spogliatoio arbitrale”.

La società ricorrente, pur censurando i fatti posti in essere dai propri tifosi, sottolineava come il comportamento “incriminato” si sia concretizzato in una innocua protesta e, per tali  deduzioni, chiedeva a questa Corte, in via principale la revoca della sanzione e, in via subordinata, la riduzione della punizione impugnata.

La Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, rileva che le deduzioni difensive non possono trovare accoglimento.

Il contenuto dei referti del Direttore di gara e dell’assistente fornisce prova incontrovertibile del reale svolgimento dei fatti e della loro natura, non potendo quindi condividersi la tesi con la quale la società reclamante, nel tentativo di sminuire le condotte perpetrate dai propri sostenitori, la cui gravità è incontestabile, soprattutto per le modalità con le quali sono state poste in  essere,  si  pone  in contrasto con documenti che, tra l’altro, godono di fede probatoria privilegiata. Questa Corte osserva, comunque che, a prescindere dal dato puramente normativo, la linearità e la precisione con la quale è stata descritta la dinamica degli eventi, non lascia spazio ai dubbi interpretativi meramente sollevati dalla ricorrente.

In una tale situazione, pertanto, ciò che rileva è la valutazione della congruità, o meno, delle sanzioni inflitte in merito ai fatti addebitati. Da un esame complessivo degli atti, appaiono congrue le sanzioni irrogate dal Giudice di prime cure nei confronti della F.C. Francavilla per la molteplicità delle azioni antiregolamentari poste in essere dai propri tifosi.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Francavilla di Francavilla in Sinni (Potenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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