F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 003/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 032/CSA del 06 Ottobre 2017 RICORSO DELLA SOCIETÀ ITAL LENTI A.C. BELLUNO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MOSCA STEFANO SEGUITO GARA BELLUNO/MANTOVA DEL 24.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 27.9.2017)

RICORSO  DELLA  SOCIETÀ  ITAL  LENTI  A.C.  BELLUNO  1905  S.R.L.  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MOSCA STEFANO SEGUITO GARA BELLUNO/MANTOVA DEL 24.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 27.9.2017)

 

Con ricorso del 4.10.2017 la società Ital Lenti A.C. Belluno 1905 S.r.l. proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Mosca Stefano a seguito della gara Belluno/Mantova del 24.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 27.9.2017).

Si sostiene da  parte della  reclamante che il referto  arbitrale avrebbe consentito  una  sola interpretazione ossia quella di escludere qualsivoglia violenza nel comportamento del giocatore Mosca il quale, reagendo ad un fallo e ponendo le mani sul volto dell’avversario determinandone la caduta, avrebbe agito senza quella violenza richiesta dall’art. 19, comma 4, lett. b) del C.G.S.. Da qui la illegittimità della sanzione delle tre giornate di squalifica. La violenza sarebbe da escludere perché il calciatore avversario spinto a terra non subì alcuna conseguenza fisica (non fu sottoposto a cure, né fu sostituito, né mostro segni di dolore). La sanzione subìta sarebbe pertanto eccessiva  ed  in contrasto con provvedimenti dello stesso Giudice Sportivo assunti nella medesima giornata in cui la sanzione delle tre giornate fu comminata in conseguenza di comportamenti molto più gravi quali ad esempio, gomitate al volto, calci e pugni al petto, testate al volto. Ricordava poi la reclamante che precedenti pronunzie del Giudice d’appello individuavano la violenza nella intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica. Avrebbe pertanto dovuto applicarsi la squalifica di una giornata secondo la previsione dell’art. 19, comma 10. Chiedeva conseguentemente la riduzione della squalifica ad una giornata o, in subordine, quella di due giornate.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Non vi è alcun dubbio, infatti, che il giocatore della squadra reclamante ponendo le mani addosso all’avversario e determinandone la caduta a terra realizzò volontariamente ed intenzionalmente un gesto che oggettivamente poneva in pericolo la integrità fisica dell’avversario. La circostanza che l’avversario non subì conseguenze fisiche non esclude, dunque, quella violenza intenzionale che l’art. 19, comma 4 lett. b), del C.G.S. mira a sanzionare. La disposizione in parola, infatti, non attribuisce specifico rilievo alle conseguenze dell’atto violento,  che  possono  semmai essere considerate ai fini di una più intensa sanzione, ma intende colpire l’atto violento in sé, in ragione della sua evidente contrarietà ai canoni della lealtà sportiva.

La decisione del Giudice di prime cure appare dunque corretta e meritevole di piena conferma. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Ital Lenti A.C.

Belluno 1905 S.r.l. di Belluno.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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