F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 004/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 049/CSA del 23 Novembre 2017 RICORSO DEL CALC. CHIRADIA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GRAVINA/CAVESE DEL 12.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 15.11.2017)
RICORSO DEL CALC. CHIRADIA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GRAVINA/CAVESE DEL 12.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 15.11.2017)
Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 57, del 15.11.2017, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale applicava a Giuseppe Chiaradia, tesserato per la società FBC Gravina Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, “per avere, in reazione ad un fallo subito, spintonato un calciatore avversario con violenza rivolgendogli espressioni offensive”.
Avverso tale provvedimento proponeva reclamo la società d’appartenenza rilevando l’erronea valutazione della condotta, l’assenza di intenzionalità e di conseguenze lesive per l’avversario nonché l’attenuante della provocazione. Secondo tale tesi difensiva, infatti, il comportamento del Chiaradia, pur censurabile e sanzionabile, “non si dimostra caratterizzato dall’intento di creare danno o pericolo di danno per l’avversario”. Concludeva pertanto chiedendo la riduzione della sanzione a 2 giornate effettive di gara.
La Corte, esaminati gli atti, osserva.
La condotta del tesserato così come ricostruita negli atti ufficiali, e non contestata nella sua materialità, integra certamente gli estremi della fattispecie sanzionata. Deve tuttavia ritenersi sussistente la circostanza della provocazione (“in reazione ad un fallo subito”) che ne attenua il disvalore con conseguente riduzione della sanzione inflitta nella misura indicata in dispositivo.
Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Chiradia Giuseppe riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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