F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 004/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 049/CSA del 23 Novembre 2017 RICORSO DEL S.S.D. CITTA’ DI GELA AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ; – SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALC. MOI DAVIDE, INFLITTE SEGUITO GARA PACECO/GELA DEL 12.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 15.11.2017)

RICORSO DEL S.S.D. CITTA’ DI GELA AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ; - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALC. MOI DAVIDE, INFLITTE SEGUITO GARA PACECO/GELA DEL 12.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 15.11.2017)

Con ricorso del 20.11.2017 la S.S.D. Città di Gela proponeva reclamo avverso le sanzioni dell’ammenda di € 2.000,00 con diffida alla società e della squalifica per 3 gare effettive al calciatore Moi Davide, inflitte a seguito della gara paceco/gela del 12.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 15.11.2017).

A sostegno del ricorso la reclamante deduceva che pur dovendosi riconoscere la responsabilità dei propri tesserati e del comportamento dei tifosi, tali comportamenti  avrebbero  dovuto  essere valutati in maniera diversa in relazione a quella che – si sosteneva – era da considerare l’effettiva dinamica dei fatti. La reazione dei tesserati sarebbe da ascrivere ad un gesto di carattere “protettivo” quale conseguenza di un fallo subito da un proprio giocatore a seguito del quale il giocatore della squadra avversaria che lo aveva determinato veniva espulso. Da qui il carattere non aggressivo della  reazione prodottasi che veniva poi sanzionata dal Giudice sportivo in maniera più severa rispetto alla sanzione inflitta alla squadra avversaria, anch’essa sanzionata.

Analoghe considerazione dovevano poi farsi in relazione alla sanzione inflitta al calciatore MOI il quale si sarebbe limitato a “spintonare” alcuni avversari ricevendo però una sanzione identica a quella del calciatore della squadra avversaria colpevole, a dire della reclamante, di un fallo ben più grave.

Da qui la ingiustizia delle sanzioni di cui il Gela chiedeva la riduzione della misura economica e la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Moi.

Il ricorso può essere parzialmente accolto per le ragioni qui di seguito esposte.

Non vi è dubbio che i fatti per i quali il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione si siano verificati e, in fondo, è la stessa reclamante ammettere pacificamente la circostanza. La diversa prospettazione circa la loro interpretazione non è plausibile specie laddove tenta di qualificare in termini di una mera reazione protettiva un fatto oggettivamente grave e inqualificabile.

Analoghe considerazioni valgono per la sanzione inflitta al calciatore la cui reazione risulta dal referto di carattere certamente violento. Appare tuttavia eccessiva e, pertanto, può ridursi equitativamente la sanzione della diffida che pertanto va annullata.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società

S.S.D. Città di Gela di Gela (Caltanissetta) annulla la diffida.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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