F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 004/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 049/CSA del 23 Novembre 2017 RICORSO A.S.D. POL. REAL CEFALU’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MOREIRA VIEIRA NUNO ALEXANDRE SEGUITO GARA REAL CEFALÙ/CATANIA LIBRINO C5 DEL 14.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 227 del 16.11.2017)

RICORSO A.S.D. POL. REAL CEFALU’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC.  MOREIRA  VIEIRA  NUNO  ALEXANDRE  SEGUITO  GARA  REAL CEFALÙ/CATANIA LIBRINO C5 DEL 14.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 227 del 16.11.2017)

 

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 227, del 16.11.2017, il Giudice Sportivo presso la Divisione di Calcio a Cinque applicava al calciatore Moreira Vieira Nuno Alexandre tesserato per la Società ASD Polisportiva Real Cefalù la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara effettive “per comportamento irriguardoso nei confronti della terna arbitrale durante il saluto fair play”.

Avverso tale provvedimento proponeva tempestivo reclamo la Società sostenendo sia l’insussistenza nel caso di specie della condotta irriguardosa sia l’inesistenza dell’obbligo del saluto di fair play nei riguardi dei direttori di gara. Rilevava infatti la difesa che la condotta del reclamante, se pur censurabile, non si connotava di offensività, rilevava inoltre che il punto 10, lettera b)  della procedura “fair play” che disciplina il rituale dello schieramento di arbitri e calciatori al centro del camp, non prevede l’obbligo del saluto agli arbitri ma solo verso il pubblico. Concludeva per l’annullamento, o in subordine, la riduzione della sanzione.

La Corte, esaminati gli atti, osserva.

Le disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale n. 035, nel disciplinare al punto 10) lettera b) il rituale del cosiddetto fair play al termine della gara, non prevedono il saluto ai due arbitri, mentre espressamente prescrivono il “saluto al pubblico”.

Tale lacuna regolamentare, alla luce dei principi generali della tassatività del fatto e della tipicità della fattispecie disciplinare, non consentirebbe - evidentemente - di sanzionare il fatto così come contestato dal Giudice di prime cure. Pur tuttavia, la Corte ritiene sia riconducibile nell’alveo dei doveri di correttezza del tesserato e come tale censurabile in sede disciplinare. Se infatti è prevista la stretta di mano tra i calciatori e il saluto verso il pubblico in ossequio alla ratio ispiratrice della regolamentazione de qua, tesa ad esaltare la sportività, non si vede come possa sfuggire a tale regime prescrittivo (anche e soprattutto) il saluto ai direttori di gara.

Pertanto, considerato altresì che la descritta condotta irriguardosa non risulta connotata da particolare offensività, la decisione reclamata deve essere riformata e la sanzione ridotta nella misura indicata in dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., in  parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pol. Real Cefalù di Cefalù (Palermo) riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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