F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 004/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 049/CSA del 23 Novembre 2017 RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S.D. CDM FUTSAL GENOVA AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALC. FOTI SIMONE; – SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALC. ORTISI ANDREA; – SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALC. SOLANO GUTIERREZ RAUL, INFLITTE SEGUITO GARA FUTSAL GENOVA/OLYMPIA REGIUM DEL 18.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 236 del 20.11.2017)

RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S.D. CDM FUTSAL GENOVA AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALC. FOTI SIMONE; - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALC. ORTISI ANDREA; - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALC. SOLANO GUTIERREZ RAUL, INFLITTE SEGUITO GARA FUTSAL GENOVA/OLYMPIA REGIUM DEL 18.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 236 del 20.11.2017)

 

Con ricorso ritualmente introdotto la ASD C.D.M. Futsal Genova ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo Divisione Calcio a 5 Com. Uff. n. 236 del 20.11.2017, con il quale in relazione alla gara ASD CDM Futsal Genova/Olympia Regium, veniva inflitta ai calciatori Foti Simone, Ortisi Andrea, Solano Gutierrez Raul la sanzione della squalifica per 3 gare effettive, per “reiterati atti di violenza in reciproco danno nei confronti di un avversario al termine della gara”.

La ricorrente proponeva reclamo avverso la decisione, deducendo che dalla lettura del rapporto arbitrale emergerebbero “alcune discordanze tra il referto stilato tra il primo arbitro, il secondo arbitro ed il cronometrista”. Dai tre referti non emergerebbe con chiarezza come siano realmente accaduti i fatti, non essendo stati riportati con “chiarezza e fermezza” gli accadimenti.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento.

Dalla lettura degli atti ufficiali di gara emerge che il comportamento tenuto al termine della gara dai calciatori, al di là della puntuale descrizione della dinamica dei fatti, rivesta il carattere della condotta violenta di cui all’art. 19 c. II lett. b) C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società A.S.D. CDM Futsal Genova di Genova.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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