F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 005/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 056/CSA del 7 Dicembre 2017 RICORSO POL. D. SAMMICHELE AVVERSO DECISIONI MERITO GARAPOL.D. SAMMICHELE/SALINIS DEL 14.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 208 del 10.11.2017)

RICORSO POL. D. SAMMICHELE AVVERSO DECISIONI MERITO    GARAPOL.D. SAMMICHELE/SALINIS DEL 14.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 208 del 10.11.2017)

 

La Polisportiva D. Sammichele ha proposto reclamo avverso la delibera innanzi indicata con la quale il Giudice Sportivo competente ha respinto la propria richiesta di comminare alla Società Salinis la sanzione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'art. 17, comma 5, lett. a), C.G.S., per avere quest'ultima schierato nella gara indicata il calciatore Raymondo Da Silva Marcelo in posizione irregolare di tesseramento.

Alla base del rigetto il Giudice Sportivo aveva posto da un lato la mancata allegazione da parte dell'odierna appellante di adeguata prova documentale a sostegno della propria affermazione, da un altro la verifica presso il competente Ufficio Tesseramenti, che, con nota del 30.102017, aveva confermato il regolare tesseramento del suddetto calciatore a decorrere dal 11.08.2017.

 In realtà, nella presente sede il quadro non appare mutato, a nulla rilevando le pagine di un social network - prodotte in stampa -, che a dire del reclamante, attesterebbero una partenza per l'Italia del calciatore in questione soltanto nel settembre 2017; ciò sia per la loro insignificanza probatoria, sia perché comunque prevale l'efficacia di prova qualificata dell'attestazione dell'Ufficio Tesseramenti, competente, sino a prova contraria (non fornita né raggiunta), in materia.

Il reclamo va pertanto respinto nei termini di cui al dispositivo.

Per  questi  motivi  la  C.S.A.,  respinge  il  ricorso  come  sopra  proposto  dalla  società  Pol.  D. Sammichele di Sammichele di Bari (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it