F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 005/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 056/CSA del 7 Dicembre 2017 A.S.D. BERNALDA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B A.S.D. BERNALDA/OR.SA. ALIANO DEL 18.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 236 del 20.11.2017)
A.S.D. BERNALDA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B A.S.D. BERNALDA/OR.SA. ALIANO DEL 18.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 236 del 20.11.2017)
Con dichiarazione di reclamo del 21.11.2017 la A.S.D. Bernalda preannunziava l’impugnazione avverso la sanzione dell’ammenda di € 500,00 inflitta alla società reclamante a seguito della gara di Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B tra A.S.D. Bernalda/OR.SA.Aliano del 18.11.2017 (delibera del giudice sportivo presso la divisione calcio a 5 – com. uff. n. 236 del 20.11.2017)
La società reclamante si limitava tuttavia a comunicare il preavviso di reclamo senza far seguire il deposito dei motivi.
In conseguenza di ciò non può che pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art. 33, comma 6, del vigente C.G.S..
Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società
A.S.D. Bernalda di Bernalda (Matera).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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