F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 005/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 056/CSA del 7 Dicembre 2017 RICORSO A.C. REGGIANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARLINI MASSIMILIANO SEGUITO GARA BASSANO VIRTUS/REGGIANA DEL 26.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n.92/DIV del 28.11.2017)

RICORSO A.C. REGGIANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARLINI MASSIMILIANO SEGUITO GARA BASSANO VIRTUS/REGGIANA DEL 26.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n.92/DIV del 28.11.2017)

 

L’A.C. Reggiana 1919 S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione pubblicata sul Com. Uff. n.92/DIV del 28.11.2017 del Giudice Sportivo con la quale in relazione alla gara disputata il 26/11/2017 presso lo stadio “R Mercante” di Bassano del Grappa tra la Bassano Virtus e la Reggiana valevole per la sedicesima giornata del Campionato di Serie C, Girone B, ha irrogato al calciatore Massimiliano Carlini (calciatore della Reggiana) la sanzione della squalifica per n. 2 giornate effettive di gara.

La sanzione è stata inflitta sulla base del rapporto arbitrale nel quale si legge: “n. 29 Carlini Massimiliano (condotta violenta) è colpevole di condotta violenta. A pallone lontano in un’azione di gioco da un calcio ad un calciatore avversario  senza la possibilità di prendere il pallone”.

Nel reclamo si è contestata la qualificazione della condotta che non sarebbe riconducibile alla violenza ma alla finalità agonistica. Si è anche evidenziato che non vi sono state conseguenze lesive per il calciatore avversario.

Il reclamo, con il quale si chiede la riduzione a n. 1 giornata di squalifica, è fondato e merita accoglimento.

Dagli atti e dalla ricostruzione dei fatti emersa nella discussione orale è risultato accertato che, seppure il pallone non è stato raggiunto dal calciatore squalificato, il suo intervento è stato un intervento di gioco finalizzato a tentare di evitare una ripartenza della squadra avversaria.

La circostanza relativa al mancato raggiungimento della palla, che comunque era a meno di un metro dal Carlini è stata determinata dall’azione dell’avversario che ha spostato la sfera mandando a vuoto la scivolata del Carlini.

E’ di tutta evidenza che nella fattispecie non c’era alcun intento di arrecare una lesione all’integrità fisica dell’avversario.

Manca in altri termini il dolo specifico richiesto per integrare il comportamento violento per cui il fatto va ricondotto a una condotta meramente antisportiva.

Naturalmente non rileva la qualificazione di “condotta violenta” che ha dato l’arbitro nel suo rapporto in quanto quest’ultimo fa fede solo sulla ricostruzione di fatti e non già sulla qualificazione giuridica da dare agli stessi.

Tutto ciò premesso, in accoglimento del reclamo, la sanzione inflitta va ridotta a n. 1 giornata di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Reggiana di Reggio Emilia ridetermina la sanzione della squalifica in 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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