F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 005/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 056/CSA del 7 Dicembre 2017 RICORSO A.S.D. SANCATALDESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FICARROTTA LUCA SEGUITO GARA SANCATALDESE/TROINA DEL 26.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 65 del 29.11.2017)

RICORSO A.S.D. SANCATALDESE CALCIO  AVVERSO LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3 GIORNATE EFFETTIVE        DI GARA INFLITTA AL CALC.  FICARROTTA     LUCA SEGUITO GARA SANCATALDESE/TROINA   DEL   26.11.2017   (Delibera   del   Giudice   Sportivo   presso   Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 65 del 29.11.2017)

 

Con ricorso del 5.12.2017 la A.S.D. Sancataldese Calcio proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Ficarrotta Luca a seguito della gara Sancataldese/Troina del 26.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 65 del 29.11.2017).

A sostegno del ricorso la reclamante sosteneva che dal referto dell’arbitro non poteva desumersi che il calciatore sanzionato avesse compiuto alcun gesto violento o di reazione essendosi lo stesso limitato a mettere la mano in faccia ad un avversario.

 Sottolineava,   pertanto,   la   eccessiva   severità   della   sanzione   inflitta   dal   momento   che   il comportamento in questione non poteva qualificarsi come tentativo di violenza fisica.

Chiedeva, pertanto, una opportuna riduzione della squalifica.

La Corte ritiene che il ricorso meriti accoglimento nei termini qui di seguito indicati.

Invero dal referto arbitrale, che richiama su questo punto le dichiarazioni a verbale dell’assistente, emerge che il calciatore Luca Ficarotta abbia dato una “manata” sul viso di un avversario. L’uso del termine “manata” sembra stare ad indicare che non si sia trattato di un gesto, come uno schiaffo o un pugno, nel quale la violenza è manifesta, bensì di un gesto che, per quanto esecrabile e certamente contrario ai doveri agonistici e di lealtà sportiva, può ritenersi più tenue e, dunque, punibile in una misura più circoscritta, limitando conseguentemente la sanzione a 2 sole giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sancataldese Calcio di San Cataldo (Caltanissetta) riduce la sanzione a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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