F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 006/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 078/CSA del 25 Gennaio 2018 RICORSO DELL’U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VACCA RAFFAELE SEGUITO GARA PACECO/VIBONESE DEL 14.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 17.1.2018)

RICORSO DELL’U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC.  VACCA  RAFFAELE  SEGUITO  GARA  PACECO/VIBONESE  DEL 14.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 17.1.2018)

 

Con ricorso del 22.1.2018 la U.S. Vibonese Calcio proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Vacca Raffaele a seguito della gara Paceco/Vibonese del 14.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 17.1.2018)

Sosteneva la reclamante che l’entità della sanzione inflitta doveva considerarsi oltremodo afflittiva rispetto al comportamento tenuto dal calciatore Vacca il quale avrebbe reagito dinanzi ad un comportamento deliberatamente provocatorio dell’avversario calciatore Raia poi sanzionato con una pesante squalifica.

Da qui l’eccessività della sanzione inflitta che non avrebbe tenuto in alcun considerazione la circostanza che la reazione del Vacca non aveva assunto un carattere violento o doloso.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In realtà il reclamo si limita a generiche affermazioni in ordine al comportamento tenuto dal Vacca ed alla sua reazione ma non smentisce né offre elementi nuovi e diversi per una valutazione diversa rispetto a quella fatta propria dal Giudice Sportivo. Gli atti di gara, ed in particolare il referto arbitrale, appaiono chiarissimi in ordine al tipo di reazione che ha contraddistinto l’atteggiamento del Vacca il quale sferrava una gomitata alla coscia all’avversario e successivamente veniva alle mani con quest’ultimo. Atteggiamento in alcun modo giustificabile, contrario ai doveri di leale agonismo e, comunque, in alcun modo suscettibile di ua diversa valutazione in relazione al comportamento avversario.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Vibonese Calcio di Vibo Valentia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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