F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 006/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 078/CSA del 25 Gennaio 2018 RICORSO DELL’A.S.D. TROINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BUSTO GUILLERMO OSCAR SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA/TROINA DEL 14.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 17.1.2018)
RICORSO DELL’A.S.D. TROINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BUSTO GUILLERMO OSCAR SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA/TROINA DEL 14.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 17.1.2018)
Con ricorso del 22.1.2018 la A.S.D. Troina proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Busto Guillermo Oscar a seguito della gara Città di Gela/Troina del 14.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 17.1.2018).
A sostegno del ricorso la reclamante deduceva che il comportamento del calciatore Busto era determinato dalla volontà di recuperare il pallone dopo una rimessa laterale e non era caratterizzato dalla volontà di arrecare danno all’avversario.
Da qui la richiesta di una riduzione della sanzione. Il ricorso è manifestamente infondato.
Nelle poche righe del reclamo ci si limita ad offrire una sintetica diversa valutazione del fatto per il quale era stata irrogata la sanzione senza offrire alcun nuovo e serio elemento per pervenire, in punto di fatto, ad una diversa conclusione. Né si deducono in punto di diritto elementi per prospettare errori in punto di diritto.
La decisione di primo grado non può, pertanto, che essere confermata integralmente.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Troina di Troina (Enna)
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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