F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 006/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 078/CSA del 25 Gennaio 2018 RICORSO DELL’A.S.D. SANDRO ABATE FIVE SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA SEGUITO GARA SANDRO ABATE FIVE SOCCER/ALMA SALERNO DEL 6.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 400 del 8.1.2018)

RICORSO DELL’A.S.D. SANDRO ABATE FIVE SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA  DI € 2.500,00 CON DIFFIDA SEGUITO GARA SANDRO ABATE FIVE SOCCER/ALMA SALERNO DEL 6.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 400 del 8.1.2018)

 

Con atto, spedito in data 12.1.2018, la Società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 400/DIV dell’8.1.2018 della predetta Divisione) con la quale il predetto Giudice ha irrogato, nei confronti della predetta Società la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 oltre alla diffida.

Il ricorso, con il quale la Società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer si duole esclusivamente dell’entità della sanzione, chiedendone una congrua riduzione, è infondato.

Il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione in argomento in considerazione dei comportamenti posti in essere dai sostenitori della società ricorrente, consistiti, in entrambe le occasioni, in comportamenti violenti nei confronti dei Direttori di gara, dovendosi, per giurisprudenza pacifica degli Organi di Giustizia Sportiva, sia endofederali che esofederali, qualificarsi, per tale, lo sputo, peraltro al volto.

Trattasi, all’evidenza, di comportamenti, la cui gravità merita di essere sanzionato quantomeno nella misura disposta dal Giudice Sportivo.

Quanto, poi, all’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma  2,  C.G.S. (rectius: art. 13, comma 1, lett. a) C.G.S) ovvero l’avere “adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della  società  idonei  a  prevenire  comportamenti  della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed  umane  adeguate  allo  scopo”, questa Corte, richiamando non può che ribadire che la esimente di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) C.G.S.  può essere riconosciuta in tutte le ipotesi in cui i predetti modelli di organizzazione, siano stati adottati ed efficacemente attuati, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui la stessa si colloca,

Tali modelli devono, in particolare, prevedere:

-        misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto della legge e dell’ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;

-        l’adozione di specifiche procedure per le fasi decisionali, sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché i adeguati meccanismi di controllo;

-        l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

-        la nomina di un organismo di vigilanza, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer di Nola (Napoli)

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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