F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 007/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 100/CSA del 1 Marzo 2018 RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.04.2018 INFLITTA AL CALC. MOHAMED FOFANA SEGUITO GARA CASTELFIDARDO/FRANCAVILLA CALCIO DELL’11.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)

 

RICORSO  DELLA  SOCIETÀ  A.S.D.  FRANCAVILLA  CALCIO  1927  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA SQUALIFICA   FINO   AL   18.04.2018   INFLITTA   AL   CALC.   MOHAMED   FOFANA   SEGUITO   GARA CASTELFIDARDO/FRANCAVILLA CALCIO DELL’11.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)

 

Con il gravame, proposto in data 23.2.2018, la società A.S.D. Francavilla Calcio 1927 ricorreva avvero la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale che, con Com. Uff. 94 del 14.2.2018, infliggeva al calciatore Mohamed Fofana la sanzione della squalifica fino al 18.4.2018 perché durante l’incontro Castelfidardo-Francavilla Calcio  dell'11.2.2018  protestava nei confronti del Direttore di gara ponendole una mano sulla spalla e spingendola con forza, costringendola ad arretrare di un passo e causandole sensazione dolorifica.

La   reclamante,   in   particolare,   sottolinea   la   sproporzione   della   sanzione   rispetto   al

comportamento contestato, richiamando al riguardo diversi precedenti, fra cui uno (decisione n. 1 del 12.7.2017 di questa Corte) ai danni del medesimo Direttore di gara qui interessato, per un comportamento parzialmente analogo.

All'udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente da accogliere. L'aver procurato al Direttore di gara anche la dedotta sensazione dolorifica rende appropriato sanzionare il comportamento del tesserato in misura maggiore di quanto deciso nella citata decisione n. 1/2017, ma al contempo al di sotto di quanto stabilito dal Giudice sportivo. In particolare, appare congruo riquantificare in 5 giornate complessive di squalifica la sanzione applicabile.

Per questi motivi la C.S.A. sentito l’arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Francavilla Calcio 1927 di Francavilla al Mare (Chieti) ridetermina la sanzione della squalifica a 5 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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