F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 007/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 100/CSA del 1 Marzo 2018 RICORSO DEL CALCIATORE CAPOZZI MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPOBASSO/OLYMPIA AGNONESE DELL’11.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)
RICORSO DEL CALCIATORE CAPOZZI MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPOBASSO/OLYMPIA AGNONESE DELL’11.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 94 del 14.02.2018, ha inflitto al calciatore Michele Capozzi la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive.
Tale decisione è stata assunta: “per avere lo stesso, al termine della gara, partecipato ad una rissa e, in particolare, colpito con un pugno un calciatore avversario”.
Avverso tale provvedimento il calciatore ha proposto reclamo innanzi a questa Corte con atto del 20.02.2018, chiedendo la riduzione della squalifica “in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti riconducibili al ricorrente e quindi ex art. 19 CGS comma IV lett. B nella misura di 3 giornate di squalifica e/o nella minore misura che l’On. Corte adita riterrà di giustizia.”
All’esito della Camera di Consiglio, svoltasi nella seduta del 1.03.2018, la Corte Sportiva di Appello ha accolto il reclamo sulla base della seguente motivazione.
Il reclamante non ha contestato di aver sferrato un pugno al calciatore avversario che, tuttavia, a seguito dell’evento non riportava alcun danno e/o pregiudizio. Ha contestato invece che, nel caso di specie, si sia verificata una rissa atteso che lo stesso Direttore di gara, nel proprio supplemento di rapporto, avrebbe dichiarato che al termine della gara “a centro campo si evolveva un capannello di calciatori, dirigenti e due persone estranee”.
La Corte ritiene fondate le eccezioni sollevate dal reclamante, atteso che dalla lettura degli atti ufficiali di gara, nonché sentito l’arbitro, non emerge che il reclamante abbia partecipato ad una rissa e per tale motivo ritiene che la sanzione irrogata al sig. Capozzi sia eccessiva, in considerazione del fatto che a seguito dell’evento il giocatore colpito non ha subito alcuna conseguenza.
La Corte Sportiva di Appello, tenuto conto del disposto dell’art. 19 comma IV lett. B, ritiene congrua la sanzione di 3 giornate effettive.
Per questi motivi la C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Capozzi Michele e riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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