F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 009/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 159/CSA del 22 Giugno 2018 RICORSO DELL’A.S.D.C. GOZZANO SSDRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA VARESE/GOZZANO DEL 21.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 22.2.2018)

RICORSO  DELL’A.S.D.C.  GOZZANO  SSDRL  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELL’AMMENDA  DI €  1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA VARESE/GOZZANO DEL 21.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 22.2.2018)

L’A.S.D.C. Gozzano SSDRL in data 22.2.2018 ha promosso reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 22.2.2018 mediante la quale la ricorrente veniva sanzionata con ammenda di euro 1.500,00 «per avere, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, fatto indebito ingresso nell’area degli spogliatoi ove colpiva con un pugno al volto un addetto alla sicurezza rompendogli gli occhiali».

Alla prima udienza, svoltasi in data 9.3.2018, letti gli atti e sentite le parti, questa Corte ha ritenuto necessario trasmettere alla Procura Federale la documentazione depositata al fine di svolgere ulteriori indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accadimento, nonché per individuare con precisione i tesserati coinvolti nell’evento. La Procura Federale ha fatto pervenire le risultanze istruttorie in data 28.5.2018.

La Corte, assunte le investigazioni, ritiene non del tutto infondato il reclamo proposto dal Gozzano, ma pone alcune riserve in ordine al comportamento dei tesserati e, di conseguenza, alle posizioni delle società affiliate, protagoniste della vicenda che occupa.

In particolare, dalla relazione trasmessa dalla Procura è possibile stabilire che:

-        il sig. Alex Casella, direttore sportivo del Gozzano e inibito, ha compiuto un giro di ricognizione sul campo prima dell’inizio della gara Varese/Gozzano del 21.2.2018 Serie D, Girone A, allo stadio Ossola di Varese, ed è entrato negli spogliatoi del Gozzano prima del fischio di inizio, nonostante gli inviti dello steward, sig. Visentin, di recarsi in tribuna poiché in stato di squalifica per disposizione del Giudice Sportivo;

-        al termine della gara, sempre il direttore sportivo del Gozzano Alex Casella e il direttore tecnico Mauro Lesina, dopo aver seguito la partita in tribuna, cercavano di accedere all’area spogliatoi dall’ingresso spogliatoi, lato sala stampa;

-        a presidio dell’accesso in questione era presente lo steward addetto alla sicurezza per conto della società Varese, sig. Venere, che chiamava ad intervenire nell’occasione lo steward delegato alla sicurezza sig. Visentin. Costui, anche in questo caso, negava l’accesso al direttore sportivo Casella in quanto squalificato. I toni tra Casella e Visentin si accendevano. La discussione degenerava in una violenta colluttazione presumibilmente con colpi  reciproci, ma la cui  esatta dinamica è di difficile ricostruzione, stante le diverse versioni contrastanti dei soggetti coinvolti;

-        in ordine ai soggetti che hanno assistito all’avvenimento, i tesserati del Gozzano hanno espressamente affermato che l’arbitro Centi non era presente, né poteva esserlo perché si trovava nel suo spogliatoio e da lì non era possibile vedere la zona in cui era avvenuto lo scontro. Conforme alla versione dei tesserati del Gozzano, tra cui il sig. Diciannove direttore generale del sodalizio piemontese, è anche quella di sig. Visentin e del sig. Frontini, dirigente accompagnatore del Varese;

 

-        al contrario, l’arbitro ha affermato di avere assistito alla colluttazione e di essersi confuso soltanto sugli indumenti indossati dal direttore sportivo Alex Casella;

-        a seguito della colluttazione, i protagonisti dell’accadimento i sigg. Alex Casella, Sergio Visentin e Vittorio Emanuele Venere hanno riportato lesioni come da certificati allegati.

Tanto premesso, vero è che la sanzione dell’ammenda inflitta in primo grado si sorregge sull’istituto della responsabilità oggettiva della Società sportiva – nella fattispecie il Gozzano – per fatti commessi dai propri dirigenti, in ragione del combinato disposto degli artt. 4 e 19 C.G.S., sì che, non avendo identificato colui il quale aveva realizzato l’aggressione ad uno degli addetti alla sicurezza del sodalizio ospitante, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre ulteriori accertamenti istruttori prima di comminare una simile sanzione nei confronti del sodalizio piemontese per un fatto non del tutto acclarato. Tuttavia, questa Corte – in ragione delle risultanze istruttorie prodotte dal rigoroso lavoro dei collaboratori della Procura Federale che hanno permesso l’identificazione certa dei protagonisti della vicenda – ritiene che la sanzione dell’ammenda nei confronti del Gozzano possa essere confermata, pur ridotta in proporzione agli accadimenti rispetto a quanto stabilito in primo grado, in virtù dei poteri conferiti al Collegio dall’art. 36 bis, comma 4, C.G.S., il quale afferma che «La Corte sportiva di appello a livello nazionale se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito. [In particolare] se rileva che l’Organo di prima istanza […] non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del provvedimento [...] decide nel merito».

Nondimeno, in virtù di quanto descritto, è opportuno compiere ulteriori osservazioni.

Senza dubbio, vanno in primo luogo censurate sia la condotta violenta tenuta negli spogliatoi dopo la gara in questione, sia le dichiarazioni del dirigente Alex Casella, il quale in sede di audizione dei collaboratori della Procura afferma testualmente che: «ero consapevole del mio stato di squalifica, sapevo di infrangere la norma sportiva però sapevo che nessuno poteva allontanarmi con la forza». Sì che, è di palmare evidenza che il comportamento del dirigente, peraltro già inibito, vada stigmatizzato con fermezza e sottoposto a valutazione ad personam in sede disciplinare dagli Organi competenti. La noncuranza con la quale il dirigente Casella, recidivo (ex art. 21 C.G.S.), ha ignorato consapevolmente i provvedimenti emessi nei suoi confronti dagli Organi di giustizia sportiva, è grave e va condannata nella misura in cui la Procura federale e le Corti federali, a ciò deputate, riterranno opportuno.

In secondo luogo, le dichiarazioni equivoche dell’arbitro, sig. Centi, rilasciate ai collaboratori della Procura durante le audizioni rispetto al referto di gara redatto, sono contradditorie e meritano di essere particolarmente attenzionate dalla Procura A.I.A. In vero, il sig. Centi afferma:

-        prima che «in merito all’episodio dell’aggressione avvenuta a fine gara posso precisare quanto segue: […] assistevo ad una sorta di colluttazione tra i due e in particolare il dirigente del Gozzano colpire con un pugno al volto lo steward rompendo gli occhiali da vista che indossava»;

-        ma poi che «il direttore sportivo del Gozzano l’ho visto solo nel rettangolo di gioco prima dell’inizio della gara escludendo di averlo mai visto negli spogliatoi» (p. 11 della relazione dei collaboratori della Procura Federale).

L’arbitro, quale ufficiale di gara, deve essere consapevole che è tenuto al massimo rigore sia al momento della stesura del referto, sia successivamente in sede di audizione davanti agli Organi di giustizia sportiva. Anche in merito alla sua posizione questa Corte ritiene necessario, dunque, trasmettere gli atti agli organi competenti al fine di compiere le valutazioni che il caso richiede.

Infine, non può, d’altra parte, essere trascurato il comportamento dell’addetto della sicurezza della società ospitante Varese, sig. Visentin, come descritto nella relazione dei collaboratori della Procura federale. Sì che, anche sotto questo profilo, è indispensabile svolgere un’ulteriore attività istruttoria allo scopo di verificare la possibilità di perseguire per responsabilità oggettiva la società Varese, ai sensi dell’art. 4, comma 3, C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società

A.S.D.C.      Gozzano SSDRL di Gozzano (Novara), riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.000,00.

Manda alla Procura Federale per le opportune valutazioni rispettivamente alle condotte del:

-        Sig. Alex Casella, dirigente del Gozzano Calcio;

-        Società Varese per comportamento steward appartenente al proprio servizio d’ordine.

 

Manda alla Procura A.I.A. in merito alle dichiarazioni rese del sig. Matteo Centi. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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