F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 153/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 059/CSA del 15 Dicembre 2017 (dispositivo) – RICORSO CALC. TOMASZ MATEUSZ KUPISZ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/CESENA DEL 02.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 76 del 5.12.2017)

RICORSO CALC. TOMASZ MATEUSZ KUPISZ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3

GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/CESENA DEL

02.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 76 del 5.12.2017)

Il calciatore Tomasz Mateusz Kupisz ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n.76 del 5.12.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra Frosinone e Cesena del 2.12.2017, ha comminato allo stesso la squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere al 33° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria, infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.

 A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della sanzione comminata a due giornate effettive di gara il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

 In particolare il ricorrente ha sostenuto che la sua condotta non poteva essere qualificata violenta, trattandosi invece di comportamento antisportivo.

Egli ha rilevato, richiamando il rapporto del Quarto Ufficiale che ha segnalato all’Arbitro il fatto accaduto, che non si è trattato di una gomitata volontaria per nuocere all’avversario, bensì di un intervento connotato da antisportività, trovando ciò conferma nella dinamica del gesto e nella posizione dei due contendenti, nella circostanza che il fatto è avvenuto a gioco in svolgimento e nell’assoluta assenza di conseguenze lesive per l’avversario.

Il ricorrente inoltre ha dedotto sotto il profilo soggettivo l’assenza della intenzionalità del gesto e sotto il profilo oggettivo la assenza di violenza dello stesso.

La Corte, sentito telefonicamente il Quarto Ufficiale di gara che ha confermato l’assenza di violenza nella condotta del Kupisz, ritiene di accogliere il ricorso rideterminando la sanzione in due giornate effettive di gara in applicazione dell’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S..

  Per questi motivi la C.S.A., sentito il Quarto Ufficiale, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Tomasz Mateusz Kupisz riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.   Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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