F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 161/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 110/CSA del 28 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. BIGICA EMILIANO AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA; – AMMENDA DI € 500,00; INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM FIORENTINA/JUVENTUS DEL 10.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 188 del 13.3.2018)

RICORSO DEL SIG. BIGICA EMILIANO AVVERSO LE SANZIONI:

  • SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA;
  • AMMENDA DI € 500,00;

INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM FIORENTINA/JUVENTUS DEL 10.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 188 del 13.3.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con la delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 188 del 13.03.2018, ha inflitto al Sig. Bigica Emiliano, allenatore della Fiorentina Primavera, la squalifica per 2 gare effettive e l’ammenda di € 500,00, per avere lo stesso “alla fine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara rivolgendo al medesimo espressioni minacciose. Condotta reiterata, seguendo da vicino l’Arbitro sino alla porta dello spogliatoio, nonostante l’invito ad allontanarsi”.

Il Sig. Bigica ha impugnato le decisioni del Giudice di prime cure con richiesta di riduzione della sanzione.

Il reclamante, pur ammettendo di aver probabilmente ecceduto nelle espressioni di disappunto dell’operato dell’arbitro, nega di aver rivolto le frasi così come riportate nel referto che hanno in seguito determinato, da parte dell’organo giudicante, la irrogazione  di sanzioni da ritenere eccessive nei suoi confronti.

La deduzioni difensive del Sig. Bigica, per quanto concerne una diversa configurazione della sua condotta dalla quale sarebbe dovuta derivare una sanzione di minore entità, sono prive di pregio, in quanto le frasi contestate sono chiaramente riportate nel referto di gara che, ai sensi dell’art. 35 C.G.S. costituiscono fonti di fede probatoria privilegiata.

Le stesse, riportate in maniera chiara e lineare, hanno indubbia natura antiregolamentare e non possono prestarsi ad altra interpretazione se non a quella propria del senso letterale che ne discende dalla lettura. Difatti, risulta che il reclamante ha più volte offeso e minacciato il Direttore di Gara seguendolo sino alla porta dello spogliatoio nonostante l’invito ad allontanarsi ripetuto più volte dallo stesso arbitro.

Il contegno dallo stesso tenuto si pone in netto contrasto con la funzione educatrice propria di un allenatore di squadre giovanili, quali la Primavera, al quale è richiesto di ispirare ogni proprio comportamento ad equilibrio e correttezza, sebbene, comunque, le sanzioni inflitte siano da ritenersi peraltro non eccessive tenuto conto di quanto posto in essere.

  Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Bigica Emiliano.

     Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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