F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 161/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 110/CSA del 28 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA VENEZIA F.C. AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA; – AMMENDA DI € 5.000,00; INFLITTE AL SIG. INZAGHI FILIPPO SEGUITO GARA VENEZIA/CITTADELLA DEL 25.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 143 del 26.3.2018)

RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA VENEZIA F.C. AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA;

- AMMENDA DI € 5.000,00;

INFLITTE AL SIG. INZAGHI FILIPPO SEGUITO GARA VENEZIA/CITTADELLA DEL 25.3.2018 (Delibera del

Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 143 del 26.3.2018)

La Società Venezia F.C. S.r.l. ha presentato ricorso avverso le sanzioni della squalifica per 1 giornata effettiva di gara e dell’ammenda di € 5.000,00 inflitte al Sig. Inzaghi Filippo, seguito gara Venezia/Cittadella del 25.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 143 del 26.3.2018), per avere, al 43° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall’area tecnica; per avere inoltre, all’atto dell’allontanamento, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti del Direttore di Gara al quale rivolgeva espressioni irriguardose; recidivo.

La ricorrente, nel riconoscere l’errore commesso dal calciatore, contesta l’eccessività della sanzione in relazione ai fatti accaduti.

Chiede pertanto che venga contestualizzato il fatto ed una conseguente riduzione della sanzione consistente nell’eliminazione della squalifica per una giornata, ritenendo già sufficientemente afflittiva l’ammenda.

La Corte, esaminato il ricorso, ritiene le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo congrue in ordine ai fatti accaduti.

  Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società Venezia F.C. di Mestre (Venezia).   Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it