F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 165/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 138/CSA del 16 Maggio 2018 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MILAN/NAPOLI DEL 15.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 208 del 16.4.2018)

RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MILAN/NAPOLI DEL 15.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 208 del 16.4.2018)

La Società Milan ha impugnato, con ricorso presentato nei modi e termini di legge, la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con la quale è stata sanzionata con l’ammenda di € 10.000,00 per “avere i propri sostenitori, prima dell’inizio della gara ed al 32° del primo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori avversari”.

Risulta, infatti, dalla relazione dei collaboratori della Procura Federale, che parte della tifoseria della società reclamante, occupante la curva sud 1° e 2° anello blu, intonavano cori di insulto territoriale nei confronti del settore “ospiti”.

Attraverso i motivi di gravame, la società reclamante sostiene di aver da tempo adottato modelli organizzativi idonei a prevenire i comportamenti contestati e di aver cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per identificare i propri tifosi responsabili delle relative condotte. I motivi sopra esposti, secondo la società reclamante, sarebbero idonei a escludere la sua responsabilità, ai sensi dell’art. 13 del C.G.S., o quantomeno di attenuarla. Per tali motivi chiedeva a questa Corte in via principale di annullare e/o revocare l’ammenda inflitta o, in subordine, ridurla al di sotto del minimo edittale.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.

La Corte preliminarmente rileva come la richiesta di applicazione, al caso di specie, delle esimenti di cui all’art. 13 del C.G.S. non possa essere accolta, in quanto i fatti compiuti dai sostenitori del Milan sono stati sanzionati dal Giudice Sportivo ai sensi dell’art. 11 del C.G.S. e non dell’art. 12 del C.G.S. al quale il predetto art. 13 del C.G.S. prevede un espresso richiamo.

La Corte, esaminati attentamente gli atti, rileva che i cori, così come riportati nei rapporti ufficiali di gara, abbiano incontestabilmente non solo natura insultante di matrice territoriale, ma devono essere ritenuti per portata, dimensione, provenienza e percepibilità effettivamente offensivi e, quindi, come tali, sanzionabili ai sensi dell’art. 11, comma 3, del C.G.S..

Le espressioni incriminate sono state chiaramente percepite dai Signori Rossano, Loli  Piccolomini e Del Vecchio, collaboratori della Procura Federale, che erano perfettamente collocati in varie posizioni del recinto di gioco e, precisamente, presso la “Curva Sud”, al centro del campo e presso la “Curva Nord”, come risulta dal modulo federale.

Conseguentemente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi della condotta ascritta, correttamente valutati dal Giudice di prime cure.

       Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Milan S.p.A.

di Milano.

     Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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