F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 165/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 138/CSA del 16 Maggio 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROVER MATTEO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM INTERNAZIONALE/LAZIO DEL 28.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 225 del 30.4.2018)

RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROVER MATTEO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM INTERNAZIONALE/LAZIO DEL 28.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 225 del 30.4.2018)

Con atto, spedito in data 3.5.2018, la Società F.C. Internazionale Milano S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 225 del 30.4.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Internazionale/Lazio del Campionato Primavera, disputatasi in data 28.4.2018, era stata irrogata, a carico del calciatore Rover Matteo della stessa Società la squalifica per 3 giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società F.C. Internazionale Milano S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

La Società ricorrente non fornisca elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'Arbitro che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta, posta in essere dal calciatore Rover.

Ed invero, questa Corte ritiene che le motivazioni addotte dalla Società ricorrente non abbiano pregio atteso che è indubbio che la condotta, posta in essere dal calciatore Rover, vada qualificata come violenta e non come gravemente antisportiva, atteso che la manata al volto è stata inferta a gioco fermo e non durante lo svolgimento del giuoco, come nelle fattispecie di cui ai precedenti richiamati dalla Società ricorrente; né, al fine di mitigare il trattamento sanzionatorio, vale invocare, come fatto dalla Società ricorrente, la circostanza che il Rover avrebbe posto in essere la condotta violenta come reazione al tentativo di colpirlo con una testata compiuta dal calciatore avversario, Marchesi Federico; trattasi di circostanza che, sebbene non presa in considerazione dal Giudice Sportivo, non ha alcuna rilevanza ai fini della commisurazione della sanzione.

  Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano.

            Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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