F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 165/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 138/CSA del 16 Maggio 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL PARMA CALCIO 1913 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARAYE BERTRAND YVES SEGUITO GARA CESENA/PARMA DEL 6.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 172 dell’8.05.2018)

RICORSO DEL PARMA CALCIO 1913 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARAYE BERTRAND YVES SEGUITO GARA CESENA/PARMA DEL 6.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 172 dell’8.05.2018)

La Società Parma Calcio 1913 S.r.l. ha presentato in data 15.5.2018 ricorso avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Baraye Bertrand Yves seguito gara Cesena/Parma del 6.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 172 dell’8.05.2018).

La sanzione veniva inflitta per avere, il Baraye Bertrand Yves,  tenuto una condotta gravemente antisportiva infatti, al 51° del secondo tempo, quale calciatore in panchina, afferrava il collo di un calciatore della squadra avversaria, senza procurargli danni fisici.

La ricorrente contesta l'eccessività della sanzione inflitta e l’eccessiva gravosità e severità della stessa, in relazione ad una condotta assunta dal calciatore non minacciosa e non violenta, trattandosi di una mera reazione “istintiva e legittima” ad un precedente episodio litigioso con un avversario e sussistendo quindi circostanti attenuanti nonché mancanza di precedenti a carico del calciatore stesso.

Infine, elenca precedenti decisioni della Corte Sportiva d’Appello in relazione a fatti simili;

Alla luce di quanto sopra esposto, la ricorrente chiedeun ridimensionamento del provvedimento sanzionatorio.

La Corte, ritiene detta sanzione congrua in relazione alla condotta gravemente violenta assunta dal calciatore stesso, non dovendosi mai considerare accettabile un tale gesto, anche se spinto da una provocazione o episodi litigiosi, e quindi di non accogliere il ricorso stesso.

 Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Parma Calcio 1913 di Parma.

     Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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