F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 166/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 149/CSA del 24 Maggio 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL F.C. BARI 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PALERMO/BARI DEL 30.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 168 del 02.05.2018)
RICORSO DEL F.C. BARI 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PALERMO/BARI DEL 30.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 168 del 02.05.2018)
La F.C. Bari, con reclamo fatto pervenire a questa Corte nei termini stabiliti dal C.G.S., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo con la quale, a seguito della gara Palermo/FC Bari, era stata irrogata alla stessa la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 con diffida per “avere i propri sostenitori, nel corso della gara, lanciato un sediolino contro uno steward il quale riportava una ferita per come refertato dai collaboratori della Procura Ferale; per aver inoltre al 36” del secondo tempo, lanciato un petardo nel settore dei tifosi della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14, n. 5, in relazione all’art. 13, comma 1, lett. b), C.G.S., per aver concretamente la Società operato con le Forze dell’Ordine ai fini preventivi e di vigilanza”.
Attraverso i motivi di gravame, la società ricorrente chiede, in via principale, la riforma integrale della decisione del Giudice di prime cure e, in via subordinata, la riduzione della sanzione comminata ad una ammenda di € 6.000,00 senza diffida.
La F.C. Bari sostiene che la decisione emessa dal GS, ai sensi dell’art. 14 del C.G.S., non è corretta in quanto tala norma troverebbe applicazione solo con riferimento ad episodi avvenuti all’interno o presso le aree esterne all’impianto sportivo di appartenenza della società la cui tifoseria ha posto in essere la condotta sanzionabile ai sensi della norma in questione. Ne conseguirebbe, quindi, l’applicabilità del predetto articolo alla fattispecie in esame, in ragione della circostanza per cui la F.C. Bari, nel corso della gara oggetto del presente procedimento, era ospite presso l’impianto sportivo del Palermo, impianto dove si sono verificati i gravi episodi in oggetto.
Questa Corte ritiene che il ricorso sia fondato atteso che le violazioni di cui all’art. 14 del C.G.S.
sono applicabili esclusivamente ai comportamenti violenti posti in essere dai sostenitori all’interno o nelle adiacenze del proprio impianto sportivo.
Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C.
Bari 1908 di Bari, annulla la sanzione infitta.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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