F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 166/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 149/CSA del 24 Maggio 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL CALC. EMPEREUR ALAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA PARMA/BARI DEL 12.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 178 del 15.05.2018)
RICORSO DEL CALC. EMPEREUR ALAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA PARMA/BARI DEL 12.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 178 del 15.05.2018)
Il calciatore Empereur Alan, tesserato in favore della F.C. Bari 1908 S.p.A., ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflittagli seguito gara Parma / Bari del 12.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff.
n. 178 del 15.5.2018) per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete; per avere, al 38° del secondo tempo, successivamente alla notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ingiuriose.
Il ricorrente contesta l’eccessiva afflittività della sanzione come sopra irrogata dichiarando di aver assunto nei confronti del quarto ufficiale una condotta lievemente irriguardosa e non ingiuriosa e non sussistendo a carico del reclamante alcun caso di recidiva.
A sostegno di quanto sopra esposto, il reclamante, inoltre, elenca alcune decisioni adottate dalla Corte Sportiva d’Appello in relazione a casi analoghi.
Chiede pertanto che venga ridotta la sanzione da tre a due giornate effettive di gara.
La Corte, esaminato il ricorso, ritiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo al calciatore Alan Empereur sia congrua in relazione al comportamento assunto dallo stesso nei confronti della quarta ufficiale, in quanto una giornata deve essere attribuita per l’espulsione ed ulteriori due giornate per la condotta irriguardosa assunta e, pertanto, di non accogliere il reclamo proposto.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Empereur Alan. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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