F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 166/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 149/CSA del 24 Maggio 2018 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PINTO PIERLUIGI SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM FIORENTINA/BOLOGNA DEL 12.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 244 del 15.05.2018)

RICORSO DELL’A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PINTO PIERLUIGI SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM FIORENTINA/BOLOGNA DEL 12.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 244 del 15.05.2018)

Con preannuncio del 17.5.2018, la società A.C.F. Fiorentina S.p.A. ha interposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A del 15.5.2018 (Com. Uff. n. 244) con la quale è stata inflitta al proprio tesserato Pinto Pierluigi la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione); per avere, al 44° del secondo tempo, in occasione dell’assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose; infrazione rilevata da un Assistente”. Il tutto occorso in occasione della gara Fiorentina/Bologna del 12.5.2018, valevole per il Campionato Primavera I TIM – Trofeo Giacinto Facchetti.

 La reclamante lamenta siccome eccessivamente gravosa la sanzione inflitta al proprio calciatore, evidenziando innanzi tutto la condotta esemplare sempre serbata dal calciatore medesimo nei confronti degli ufficiali di gara. Nello specifico, la reclamante rimarca la circostanza che il Pinto avrebbe rivolto taluni commenti nei confronti della terna arbitrale in segno di contrarietà per la concessione di un calcio di rigore in favore del Bologna al 44° del primo tempo sul risultato di 1 -1; osserva pertanto che l’episodio, ferma restando la condotta stigmatizzabile del calciatore, andrebbe inquadrato nella cornice di particolare concitazione agonistica in cui sarebbe maturato e comporterebbe quindi la riduzione della squalifica da 3 a 2 giornate di gara (di cui una per la diffida e una per le espressioni pronunciate) o tutt’al più, in subordine, la commutazione nell’ammenda di una delle giornate di squalifica.

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Si rileva dal referto dell’assistente sig. Marco Trinchieri che il calciatore Pinto Pierluigi “in occasione dell’assegnazione del calcio di rigore alla soc. Bologna, si avvicinava di corsa e mi rivolgeva le seguenti parole: siete scarsi, fate schifo“.

Premesso che non è in contestazione la pronuncia di siffatte espressioni e, per vero, neppure la loro portata ingiuriosa o quantomeno irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, ricorre pacificamente la fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a), C.G.S., con conseguente irrogazione della sanzione minima della squalifica per due giornate di gara (oltre all’ulteriore giornata per la quinta ammonizione). Né alcun rilievo può assumere, in termini di circostanze attenuanti, la dedotta particolare concitazione del momento causata dalla concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, posto che il calciatore Pinto, pur non risultando direttamente coinvolto nell’azione specifica, si è deliberatamente rivolto all’assistente arbitrale, avvicinandoglisi di corsa proprio al fine di rivolgere espressioni ingiuriose all’indirizzo degli ufficiali di gara.

                    Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.F.

Fiorentina S.p.A. di Firenze.

            Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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