F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 166/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 149/CSA del 24 Maggio 2018 (dispositivo) – RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL VENEZIA F.C. S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. INZAGHI FILIPPO SEGUITO GARA VENEZIA/PESCARA DEL 18.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 183 del 21.5.2018)

RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL VENEZIA F.C. S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. INZAGHI FILIPPO SEGUITO GARA VENEZIA/PESCARA DEL 18.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti  Serie B – Com. Uff. n. 183 del 21.5.2018)

Con atto, spedito in data 22.5.2018, la società Venezia FC preannunciava la proposizione di reclamo, con procedura d’urgenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 183 del 21.5.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Venezia/Pescara, disputatasi in data 18.5.2018, era stata irrogata, a carico dell’allenatore della Società ricorrente, sig. Inzaghi Filippo, la squalifica per una giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società Venezia FC faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Quanto all’ammissibilità del ricorso, questa Corte non ignora che l’art. 36 bis, comma 8, prevede, tra l’altro, che “Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”; trattasi di disposizione che, come noto, trova applicazione con riferimento alla squalifica per 1 giornata comminata ad un calciatore; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere interpretata in modo rigoroso e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica; pertanto, tale previsione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo la sanzione inflitta ad un allenatore e non ad un calciatore.

Ciò premesso, questa Corte, sentito il Direttore di Gara, ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di reclamo, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo all’espressione blasfema proferita dal sig. Inzaghi Filippo.

  Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dalla società Venezia F.C. S.r.l. di Venezia.   Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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