F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 162/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 119/CSA del 06 Aprile 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA CATANIA/REGGINA DEL 18.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 19.3.2018)

RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA CATANIA/REGGINA DEL 18.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 19.3.2018)

La S.p.A. Calcio Catania ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionisti pubblicata sul Com. Uff. n.169/DIV del 19.3.2018 con la quale, in riferimento alla gara tra Catania e Reggina di Lega Pro Girone C del 18.3.2018, ha comminato la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 “perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere cinque petardi nel terreno di gioco; i medesimi introducevano e accendevano alcuni fumogeni uno dei quali veniva lanciato nel recinto di gioco, in tutto senza conseguenze; perchè propri sostenitori intonavano vari cori offensivi verso le forze dell’ordine (r. proc. Fed.)”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della sanzione la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

 In particolare la ricorrente ha evidenziato l’esistenza di svariate e significative circostanze attenuanti, ravvisabili nella adozione da parte della società di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti antisportivi di qualsiasi tipo, con impiego di risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo, nonché l’attività di cooperazione con le forze dell’ordine e di collaborazione e di assistenza verso gli ufficiali di gara svolta dalla società sia ai fini preventivi che di vigilanza. Inoltre la ricorrente ha evidenziato il fatto che la gara si è svolta regolarmente a prescindere dagli episodi contestati dal Giudice Sportivo ed ha richiamato a sostegno delle sue tesi alcuni precedenti giurisprudenziali in materia.

Il ricorso va respinto in quanto, pur considerando le attenuanti invocate dalla ricorrente, gli episodi contestati alla società sono stati di particolare gravità. Il riferimento va ai cori più volte intonati dalla tifoseria e rivolti contro le forze dell’ordine e a quelli costituenti il richiamo a un gravissimo fatto accaduto alcuni anni or sono in cui ha perso la vita un ispettore di polizia.

  Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Catania S.p.A. di Catania.

            Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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