F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 171/CSA del 27 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 137/CSA del 11 Maggio 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL ROBUR SIENA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE A TUTTO IL 31 MAGGIO 2018; – AMMENDA DI € 500,00, INFLITTE AL SIG. VAIRA DAVIDE SEGUITO GARA ROBUR SIENA/PIACENZA DEL 29.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 209/DIV del 30.04.2018)
RICORSO DEL ROBUR SIENA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:
- INIBIZIONE A TUTTO IL 31 MAGGIO 2018;
- AMMENDA DI € 500,00,
INFLITTE AL SIG. VAIRA DAVIDE SEGUITO GARA ROBUR SIENA/PIACENZA DEL 29.04.2018 (Delibera del
Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 209/DIV del 30.04.2018)
Con reclamo ritualmente proposto, la Soc. Robur Siena ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo ha irrogato all’allenatore Vaira Davide le sanzioni della squalifica sino al 31.05.2018 e l’ammenda di € 500,00 “per aver al termine del primo tempo assunto un atteggiamento irriguardoso nei confronti dell’Arbitro protestando reiteratamente e rivolto frase offensiva ad un tesserato della squadra avversaria”.
Con i motivi di doglianza, la reclamante ha eccepito l’insussistenza della natura irriguardosa e offensiva delle espressioni ascritte al proprio tesserato e la rilevanza disciplinare delle stesse non correttamente qualificate dal Giudice Sportivo, comunque sanzionate in misura eccessivamente eccessiva.
La reclamante ha osservato, al contrario, che il Vaira ha solo usato frasi che avevano il significato di biasimo in relazione ad alcune decisioni assunte dall’arbitro nel corso della gara, ma assolutamente prive di contenuto irriguardoso e offensivo nei confronti del Direttore di gara e tantomeno nei confronti di un calciatore avversario.
Ha quindi concluso chiedendo una congrua riduzione delle sanzioni inflitte nei limiti dell’equo e del giusto.
Il reclamo è parzialmente fondato per quanto di ragione.
Osserva, all’uopo, questa Corte che il comportamento del Vaira deve qualificarsi come condotta irriguardosa sia nei confronti dell’arbitro che nei confronti dell’avversario ma, al contempo, va ritenuto di non particola gravità.
Nel caso di specie le frasi e il comportamento posti in essere dall’incolpato, individuate in unico contesto temporale, sono manifestazione di un giudizio negativo che seppur estrinsecatosi in maniera colorita non sono idonei ad integrare condotte offensive in senso stretto ma meramente irriguardose e, comunque, contenute in limiti di non particolare rilevanza, di talchè è possibile attenuare la sanzione irrogata come di seguito.
Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Robur Siena di Siena ridetermina la sanzione nella sola inibizione fino al 20.5.2018 compreso.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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