F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 154/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 093/CSA del 23 Febbraio 2018 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.S.D. LANUSEI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MASIA ALESSANDRO SEGUITO GARA LANUSEI CACIO/ANZIO CALCIO 1924 DELL’11.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)
RICORSO DELL’A.S.D. LANUSEI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MASIA ALESSANDRO SEGUITO GARA LANUSEI CACIO/ANZIO
CALCIO 1924 DELL’11.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)
L’ASD Lanusei calcio impugna delibera del Giudice Sportivo pubblicata in Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018, nella quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Masia Alessandro per avere, a gioco fermo, calpestato con un piede la mano di un avversario che si trovava a terra. Nello specifico la reclamante sottolinea che la sanzione della squalifica così come disposta a carico del signor Alessandro Masia risulterebbe iniqua e sproporzionata, ai sensi dell’art.19 CGS, in quanto emergerebbero dubbi sull’effettività della condotta addebitata al proprio tesserato. Chiede altresì che possa essere valutata l’attenuante dell’animus del giocatore. Il Masia, ad avviso della ricorrente, non si sarebbe in alcun modo reso conto di aver calpestato la mano dell’avversario. A suffragio delle proprie tesi, allega all’atto di reclamo fotogrammi dell’immagini video della partita.
Conclude pertanto chiedendo in via principale e nel merito, di cassare la sanzione di 3 giornate effettive di squalifica inflitta al giocatore Alessandro Masia, per non aver commesso il fatto contestato; in via subordinata e nel merito, di considerare sensi dell’art. 19, comma 4, CGS l’attenuante dell’animus del calciatore, e cassare parzialmente la sanzione di 3 giornate effettive di squalifica inflitte al calciatore, comminandogli la sanzione minima di una giornata effettiva di squalifica; in via ulteriormente subordinata e nel merito, di mitigare anche parzialmente la sanzione di 3 giornate di squalifica effettive, disponendo la sanzione di 2 giornate di squalifica.
Tanto premesso, in primo luogo, va rilevata l’inammissibilità quale mezzo probatorio di qualsiasi immagine televisiva proposta dalla ricorrente in quanto, ex art. 35, comma 1.2, CGS, «Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione» (cfr. sul punto Corte Sportiva d’Appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. Uff. n. 022/CSA del 23.10.2014; ricorso A.S. Varese 1910 SPA, in Com. Uff. n. 022/CSA del 23.10.2014, nonché di recente Corte Sportiva d’Appello, ricorso ASD S.r.l. Potenza Calcio, in Com. Uff. n. 90/CSA dell’8.3.2017). La disposizione in parola pone un chiaro sbarramento all’utilizzo di fonti di conoscenza e di prova differenti dagli atti ufficiali di gara, che, diversamente, costituiscono elemento privilegiato circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. CGS).
Giungendo al merito del reclamo, va ricordato che viene considerata violenta la condotta che consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com. Uff. n. 161/CGF del 10.1.2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com. Uff. n. 153/CGF del 18.1.2011), dove si rinviene «quell’intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico all’avversario» (cfr. sul punto Corte sportiva d’appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. Uff. n. 022/CSA del 23.10.2014).
Sì che questa Corte, valutato con attenzione il referto e sentito l’arbitro il quale ha riferito puntualmente in merito alla dinamica dell’azione incriminata, ritiene il reclamo privo di fondamento, in quanto il gesto compiuto dal Masia configura una condotta violenta che prevede la sanzione minima della squalifica per tre giornate effettive di gara.
Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Lanusei Calcio di Lanusei (OG).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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