F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 155/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 111/CSA del 30 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.S.D. BELLATOR FERENTUM CALCIO A 5 FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA KICK OFF C5 FEMMINILE/BELLATOR FERENTUM DEL 04.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 636 del 06.03.2018)
RICORSO DELL’A.S.D. BELLATOR FERENTUM CALCIO A 5 FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA KICK OFF C5 FEMMINILE/BELLATOR FERENTUM DEL 04.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 636 del 06.03.2018)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 636 del 6.3.2018, ha inflitto la sanzione della perdita della gara, la penalizzazione di 1 punto in classifica, l’ammenda di € 1.000,00 e l’indennizzo di € 8.000,00 alla Società ASD Bellator Ferentum.
Come risulta dal referto arbitrale la società Bellator non si è presentata all’incontro con la Kick Off, C5 del 4.3.2018 a San Donato Milanese, per cui veniva considerata dal Giudice Sportivo rinunciataria.
La Società ASD Bellator Ferentum con nota del 7.3.2018 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa alla Società dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale con nota n. 17665 del 13.3.2018.
Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:
- la società non ha giocato la gara per causa di forza maggiore, dovuta alle concomitanti elezioni politiche del 4.3.2018 che, unitamente alla circostanza che la residenza di alcuni giocatori è ubicata lontano dalla sede della società, non ha consentito la partenza per San Donato Milanese, luogo dell’incontro;
- l’esercizio del diritto di voto è costituzionalmente protetto, per cui la richiesta di rinvio della gara, effettuata dalla società, risultava pienamente legittima.
Conclusivamente ha chiesto l’annullamento delle sanzioni irrogate e la ripetizione della gara non disputata.
Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.
Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati e detti fatti godono di una fede privilegiata essendo stati riferiti da pubblico ufficiale (arbitro).
Nel merito si osserva:
- le elezioni politiche non rientrano nelle cause di forza maggiore che consentono il rinvio di una partita di calcio. Inoltre, la causa di forza maggiore deriva da eventi imprevedibili e non evitabili dal soggetto che pone in essere la condotta trasgressiva, alla cui causazione non vi è alcuna partecipazione attiva. Invece, nel caso di specie la società ha effettuato una libera scelta alla stregua della quale ha deciso di non essere presente alla disputa della gara. Tra l’altro, dal Com. Uff.
n. 636 del 6.3.2018, si evince che tutte le altre squadre del girone hanno regolarmente giocato la propria gara, per cui l’interpretazione della causa di forza maggiore data dalla società Bellator Ferentum appare arbitraria e non fondata giuridicamente.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D.
Bellator Ferentum Calcio a 5 di Ferentino (FR).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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