F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 155/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 111/CSA del 30 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELL’ A.S.D. PESAROFANO CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. REVERT CORTES JOSE SEGUITO GARA FUTSAL CISTERNINO/PESAROFANO DEL 09.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 670 del 15.03.2018)

RICORSO DELL’ A.S.D. PESAROFANO CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. REVERT CORTES JOSE SEGUITO GARA FUTSAL CISTERNINO/PESAROFANO DEL 09.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 670 del 15.03.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 670 del 15.03.2018 ha inflitto la sanzione della squalifica al calciatore Revert Cortes Jose tesserato in favore della società Pesarofano Calcio a 5.

 Tale decisione è stata assunta perché, in occasione dell’incontro Futsal Cisternino/Pesarofano disputato il 9.3.2018, il Revert Cortes Jose, a gioco fermo, si rendeva colpevole di un atto violento nei confronti di un avversario. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 19, comma 2bis, lett. b) C.G.S..

Avverso tale provvedimento il Pesarofano Calcio a 5 ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 16.3.2018, formulando contestuale richiesta degli “Atti

Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 29.3.2018, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

  Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pesarofano Calcio A5 di Talacchio di Vallefoglia (PU), dichiara estinto il procedimento.  Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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