F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 156/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 118/CSA del 06 Aprile 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. TROINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2018 INFLITTA AL CALC. OTT VALE FACUNDO SEGUITO GARA TROINA/ERCOLANESE DEL 18.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2018)

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. TROINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2018 INFLITTA AL CALC. OTT VALE FACUNDO SEGUITO GARA TROINA/ERCOLANESE DEL 18.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2018)

 Con decisione del 21.3.2018 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la squalifica fino al 30.9.2018 al calciatore Ott Vale Facundo Gustavo dell’A.S.D. Troina “per avere, in occasione di un provvedimento disciplinare a seguito di proteste, bloccato la mano del Direttore di gara al fine di impedirgli di esibire il cartellino e rivolto reiterate espressioni minacciose ed offensive all’indirizzo del medesimo. Tale ultima condotta veniva più volte reiterata ed essendo il calciatore a pochissima distanza dal volto dell’Arbitro ed urlando con estrema foga, bagnava il volto di quest’ultimo con la saliva. Allontanato solo grazie all’intervento dei compagni di squadra, nell’abbandonare il terreno di gioco, rivolgeva frasi offensive ad un assistente arbitrale”. La sanzione è stata così determinata in considerazione della sosta estiva del Campionato.

 In particolare dal rapporto dell’arbitro, sig. Giuseppe Repace di Perugia, si legge che al 43’ minuto del II tempo l’atleta è stato espulso perché, mentre il direttore di gara si accingeva ad ammonire il calciatore per reiterate proteste, quest’ultimo cercava di impedirgli di alzare il cartellino, bloccandogli la mano e rivolgendogli minacce e offese. Il direttore di gara scrive che “la foga delle sue urla contro di me, unita all’essermi giunto così vicino, provocava la fuoriuscita di copiosi sputi che mi bagnavano il volto”. Grazie all’intervento dei compagni di squadra il calciatore usciva dal terreno di gioco, non senza offendere anche il secondo assistente arbitrale.

 Esperisce ricorso la società, chiedendo di rideterminare in maniera più mite ed equa la sanzione inflitta in primo grado al suo tesserato. La difesa insiste sul fatto che la condotta da questi posta in essere non integra gli estremi né della violenza né della particolare gravità, ma va considerata irrispettosa, maleducata e non conforme ai principi di correttezza nei confronti del direttore di gara. Lo stesso arbitro non parlerebbe mai di violenza, dolore o stato di paura e nemmeno di sputo intenzionale. La difesa si sofferma poi sulla personalità molto particolare del calciatore interessato, il quale, secondo la psicopedagogista che lo segue, ha difficoltà a gestire i propri impulsi: una squalifica così lunga potrebbe compromettere e rendere vano l’avviato percorso psicopedagogico. Infine, si rileva che la partita era particolarmente sentita dall’atleta, sia perché rappresentava una sfida in vista dei play-off sia per le aspettative che i compagni di squadra nutrivano nei suoi confronti.

        Il ricorso è infondato e, per l’effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in

La condotta ingiuriosa viene definita dalla giurisprudenza sportiva secondo il concetto tipicamente penalistico cui deve farsi riferimento per qualificare l’ingiuria; ne deriva che essa si configura in presenza di espressioni «idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF). Si ha ingiuria, quindi, anche in presenza di «espressioni […] che tacciano gli ufficiali di gara di avere tenuto nell’esercizio delle loro funzioni di direzione della gara comportamenti non lineari di cui dovrebbero vergognarsi o addirittura di essere in malafede nell’esercizio di tali funzioni, [in quanto] lesive dell’onore degli ufficiali di gara» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 marzo 2013, n. 212/CGF).

Per condotta violenta, invece, si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

La condotta tenuta dal calciatore Ott Vale Facundo Gustavo si sussume in entrambe le fattispecie, in quanto si connota per sfumature non solo violente (il tenere ferma la mano dell’arbitro, l’avvicinarsi al suo viso con fare minaccioso) ma anche fortemente ingiuriose (il turpiloquio e gli sputi).

Su di essa vi è poco da aggiungere e, ad avviso di questa Corte, nessun effetto attenuante possono avere le circostanze rilevate dalla difesa della società ricorrente, in quanto: 1) la cornice fattuale in cui si iscrive l’accaduto appare chiara e grave sin dalla semplice lettura del referto arbitrale; 2) l’essere seguito da psicologi non rappresenta circostanza che può attenuare la punizione sportiva per aver adottato comportamenti violenti e ingiuriosi in campo; 3) la giurisprudenza è unanime nell’escludere la valenza attenuante alla c.d. enfasi agonistica (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 gennaio 2010, n. 133/CGF).

  Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Troina di Troina (Enna).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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