F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 156/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 118/CSA del 06 Aprile 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C. ESTE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA ESTE/LIVENTINA DEL 18.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2018)
RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C. ESTE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA ESTE/LIVENTINA DEL 18.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso
Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2018)
Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 115/DIV del 21.03.2018, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, infliggeva alla società reclamante la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 “per avere propri sostenitori al termine della gara, rivolto numerosi e gravi insulti all’indirizzo dell’arbitro. Inoltre sempre al termine della gara – persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società rivolgeva espressioni irriguardose all’indirizzo dell’arbitro; chiusa la porta dello spogliatoio arbitrale, la stessa veniva colpita con violenza mentre si reiterava espressione ingiuriosa all’indirizzo della terna; - persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, presenti all’interno dell’area spogliatoi, rivolgevano ripetute espressioni gravemente offensive all’indirizzo degli Ufficiali di gara”.
Con reclamo ex art. 36 bis C.G.S., la società A.C. Este S.r.l. chiede la rideterminazione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo nella misura di € 1.000,00 ritenuta più congrua.
Il reclamo proposto dalla società A.C. ESTE S.r.l. è infondato e pertanto va rigettato per le seguenti considerazioni in
DIRITTO
In riferimento alla sanzione dell’ammenda di € 2.000,00, la società A.C. Este S.r.l., eccepisce l’eccessiva gravosità della sanzione irrogata dal parte del Giudice Sportivo alla luce del buon comportamento serbato dai propri tesserati nel corso della presente stagione sportiva, nonché di quelle precedenti.
La Corte, visionata la documentazione arbitrale, ritualmente trasmessa alla reclamante, ritiene di respingere il reclamo presentato dalla società A.C. Este S.r.l., confermando, per l’effetto, la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 irrogata dal Giudice Sportivo perché proporzionata alla violazione contestata e conforme in termini di legge.
Con le disposizioni contenute all’interno degli artt. 12, 13 e 14 CGS, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha inteso disciplinare, in modo puntuale e dettagliato, la materia relativa alla commissione di atti violenti nel corso delle manifestazioni sportive.
Le norme constano di numerosi precetti, tra loro eterogenei, indirizzati alle società, ai dirigenti, ai tesserati, ai soci e non soci, cui sia riconducibile il controllo delle società stesse, direttamente o indirettamente, nonché, da ultimo, ai sostenitori.
Nello specifico ai sensi dell’art. 12, comma V, C.G.S., “Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all’art. 1 bis comma 5”.
L’art. 14 C.G.S.. disciplina, invece, la responsabilità delle società per fatti violenti dei propri sostenitori, prevedendo che esse rispondano «per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o piú persone».
Nel caso in esame risulta evidente la responsabilità oggettiva della reclamante per le reiterate espressioni ingiuriose rivolte alla terna arbitrale all’esito dell’incontro calcistico da parte dei propri sostenitori, nonché per le espressioni rivolte ingiuriose rivolte all’indirizzo del Direttore di Gara e dei suoi collaboratori da parte di altri soggetti ad essa chiaramente riconducibili all’interno dell’area spogliatoi e per l’episodio di violenza consistito nel violento colpo sferrato alla porta dello spogliatoio a loro destinato.
Come è dato evincersi dalla documentazione in atti, tali azioni sono state determinate dalla non accettazione, da parte dei sostenitori e dei tesserati della società reclamante, di alcune decisioni assunte dal Direttore di Gara durante la direzione dell’incontro calcistico.
Premessa la sussistenza della responsabilità della società A.C. Este S.r.l. per i fatti oggetto di contestazione, in punto di diritto si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva.
La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive (art. 16, comma 1, e 21 C.G.S.).
Come testé precisato, la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 irrogata dal Giudice Sportivo a carico della reclamante è certamente proporzionale alla violazione delle norme statutarie contestate.
Nel rapporto arbitrale, presente in atti, viene dato atto del comportamento serbato da parte di un gruppo di sostenitori della società reclamante consistito nell’aver rivolto, all’esito dell’incontro, all’indirizzo dell’arbitro espressioni ingiuriose quali “Sei un b……, figlio di p……., disonesto, macellaio, assassino, devi vergognarti, uomo di m…..”.
Tali comportamenti offensivi ed intimidatori sono poi continuati anche all’interno dell’area spogliatoi, a cui potevano avere accesso però soltanto gli addetti delle due società.
Come precisato nel supplemento di rapporto, esse sono consistite nella esternazione di espressioni irriguardose ad indirizzo della terna arbitrale, nonché nella perpetrazione di atti violenti quali il colpo sferrato alla porta dello spogliatoio destinato al Direttore di gara e ai suoi collaboratori.
Tali azioni, come precisato dal Direttore di gara nel referto in atti, sono chiaramente riconducibili a soggetti riconducibili alla reclamante ed ahhanno determinato un clima di vera e propria intimidazione nei confronti degli arbitri.
Tenuto conto della gravità delle azioni descritte il Giudice Sportivo, a ragione, ha correttamente irrogato la sanzione di € 2.000,00, non ricorrendo, nel caso de quo, alcuna delle circostante attenuante di cui all’art. 13 C.G.S., ed essendo insufficiente la mera considerazione del buon comportamento tenuto, fino a quel momento, dai tesserati – e non – della società reclamante. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Este di Este (Padova).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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