F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 156/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 118/CSA del 06 Aprile 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S.D. BULDOG T.N.T. LUCREZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DA SILVA RODRIGO SEGUITO GARA BULDOG LUCREZIA/TENAX CASTELFIDARDO DEL 24.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 723 del 27.03.2018)

RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S.D. BULDOG T.N.T. LUCREZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DA SILVA RODRIGO SEGUITO GARA

BULDOG LUCREZIA/TENAX CASTELFIDARDO DEL 24.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 723 del 27.03.2018)

Con atto del 30.03.2018 la U.S.D. Buldog T.N.T. Lucrezia ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con la quale è stata inflitta al calciatore Da Silva Rodrigo la sanzione della squalifica per 5 gare effettive, chiedendo “la riduzione della squalifica”.

A sostegno della propria richiesta la reclamante ha dedotto che la condotta contestata al calciatore è stata determinata dal fatto “che lo stesso è stato oggetto di provocazione da parte dei calciatori della squadra avversaria sin dalle fasi del riscaldamento prepartita”. L’episodio avvenuto al termine della partita, poi, sarebbe stato mal interpretato dal direttore di gara perchè il calciatore Da Silva, nell’occasione, “voleva far presente alla terna il comportamento poco sportivo a cui era stato sottoposto, lo ha fatto in maniera molto confusa, arruffata e con tono di voce molto alto”. 

Le censure non sono fondate, per cui il reclamo non merita accoglimento.

Non è contestato che il calciatore abbia colpito, a gioco fermo, un calciatore avversario con una gomitata al volto, atto per il quale ha subito l’espulsione.

Le censure mosse in ordine all’interpretazione del comportamento dallo stesso tenuto al termine della gara sono infondate, atteso che il Da Silva si è reso responsabile di una condotta gravemente antisportiva, essendo rientrato sul terreno di gioco per rivolgere all’arbitro espressioni ingiuriose e gravemente offensive.

  Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Buldog T.N.T. Lucrezia di Lucrezia di Cartoceto (Pesaro-Urbino). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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