F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 156/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 118/CSA del 06 Aprile 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. STONE FIVE FASANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SS LAZIO C5/ASD STONE FIVE FASANO DEL 25.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 693 del 20.03.2018)
RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. STONE FIVE FASANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SS LAZIO C5/ASD STONE FIVE FASANO DEL 25.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 693 del 20.03.2018)
L’ASD Stone Five Fasano con atto del 26.3.2018 impugna delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata in Com. Uff. n. 693 del 20.3.2018, con la quale era stato respinto il reclamo volto ad ottenere la punizione sportiva della perdita della gara ex art. 17, comma 5, lett. a) C.G.S. per aver schierato nella gara SS Lazio C5/ASD Stone Five Fasano la calciatrice Da Silva Borges Luisa Mayara in posizione ritenuta irregolare. In sintesi, a sostegno della impugnazione, la Società ASD Stone Five Fasano afferma che:
a) l’art. 40 quinquies delle NOIF in materia di tesseramento di calciatori stranieri per le società della Divisione Nazionale Calcio a 5 prevede che ogni società affiliata possa chiedere il tesseramento di un solo calciatore o calciatrice che siano cittadini di paesi non aderenti all’U.E. (c.d. cittadini extracomunitari);
b) il Giudice Sportivo avrebbe errato in quanto ha ritenuto che il limite di un solo calciatore extracomunitario deve intendersi riferito a ciascun comparto di attività della società e non già alla società nel suo complesso che si presenterebbe come un unico soggetto dotato di un solo numero di matricola;
c) sotto diverso profilo il tesseramento della giocatrice avrebbe dovuto ritenersi nullo in quanto realizzato oltre i termini previsti dalla regolamentazione federale (cfr. Com. Uff. n. 166/A FIGC del 26.5.2017).
Alla luce delle ragioni sopraesposte la reclamante chiede che sia annullata la decisione impugnata con conseguente accoglimento della richiesta di inflizione della punizione sportiva a carico della SS Lazio C5 della perdita della partita con il risultato di 0-6.
Orbene, in primo luogo, si osserva che su tale questione questa Corte si è di recente espressa con pronuncia pubblicata con motivazioni in Com. Uff. n. 105/CSA del 15.3.2018, la quale, di conseguenza, viene qui integralmente ripresa.
Sì che, come nel precedente indicato, così nel caso che occupa non vi sono ragioni per discostarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo.
La ratio della disposizione richiamata nel reclamo, infatti, è quella di fissare un limite al tesseramento di atleti extracomunitari che non può essere riferito alla società sportiva nel suo complesso, ma deve tener conto dell’attività che ciascuna società svolge articolandosi in più squadre che partecipano a competizioni diverse e sono iscritte a campionati diversi, dotati certamente di autonomia e svincolati l’uno dall’altro. Il limite previsto intende, con evidenza, porre un freno all’ingresso di calciatori esterni all’U.E. per ciascun campionato e finirebbe per penalizzare ingiustamente società che sono organizzate ed articolate in più squadre – sopportandone il correlativo sforzo tecnico-organizzato nella prospettiva della più ampia diffusione del fenomeno sportivo – che partecipano contemporaneamente a competizioni e campionati diversi l’uno dall’altro.
L’interpretazione di ogni norma deve infatti rispondere, in primo luogo, ad un criterio logicosistematico e non fermarsi esclusivamente alla “lettera” della disposizione, enucleandola e astraendola dal contesto normativo nel quale è complessivamente immersa.
Quanto, infine, in merito all’asserita nullità del tesseramento, la doglianza appare del tutto infondata. Dalla documentazione in atti e già conosciuta da questa Corte per i precedenti citati, si evince che la richiesta di tesseramento è dotata di protocollo, con indicazione della data, e la decisione di accoglimento della richiesta risulta comunicata con atto a firma della “responsabile ufficio tesseramenti” nei termini previsti. Ne deriva che la decisione di prime cure è assolutamente condivisibile e non può che trovare piena conferma.
Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Stone Five Fasano di Fasano (Brindisi).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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