F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 156/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 118/CSA del 06 Aprile 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S. LEVICO TERME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SEVERGNINI NICOLÒ SEGUITO GARA CALCIO LECCO 1912 S.R.L./LEVICO TERME DEL 25.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 26.3.2018)

RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S. LEVICO TERME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SEVERGNINI NICOLÒ SEGUITO GARA CALCIO LECCO

1912 S.R.L./LEVICO TERME DEL 25.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 26.3.2018)

La Società U.S. Levico Terme impugna delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata in Com. Uff. n. 118 del 26.3.2018 con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Severgnini Nicolò per aver rivolto espressioni offensive e irriguardose all’indirizzo dell’arbitro e di un A.A, e per aver reiterato la propria condotta.

La ricorrente sostiene, in particolare, la sproporzione della sanzione rispetto agli avvenimenti. Sottolinea che gli epiteti utilizzati nei confronti della terna arbitrale non siano ingiuriosi, ma meramente “maleducati”. Osserva, altresì, che il giudice di prime cure non avrebbe valutato le circostanze attenuanti a favore del Severgnini, quali il momento della partita e il contesto ambientale creato dal pubblico della squadra di casa. Conclude pertanto con la richiesta delle riduzione della sanzione della squalifica ad 1 giornata di gara, o, in subordine, a due giornate.

Ad avviso di questa Corte, il reclamo non ha fondamento, in quanto va confermata la rilevanza disciplinare degli addebiti refertati. Oltre il comportamento irriguardoso tenuto sul terreno di giuoco, l’aver ripetutamente offeso l’arbitro senza soluzione di continuità si palesa quale una chiara violazione dell’obbligo di rigoroso rispetto incondizionatamente dovuto alla terna arbitrale. In special modo, gli epiteti rivolti all’arbitro e all’A.A., anche al momento dell’uscita dal campo, indicati chiaramente nel rapporto di gara, rappresentano un atteggiamento in chiara distonia rispetto ai valori che governano l’ordinamento sportivo: la puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi  onde evitare che  questi  ultimi possano degenerare, come nel caso in questione, in scomposte e irriguardose reazioni di protesta, costituisce un comportamento assolutamente esigibile da ogni calciatore (cfr., in questa prospettiva, Corte sportiva d’appello, Sez. un., in Com. Uff. FIGC, 15.4.2016, n. 114/CSA).

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Levico Terme di Levico Terme (Trento).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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