F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 156/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 118/CSA del 06 Aprile 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C.R. MESSINA S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.5.2018 INFLITTA AL SIG. MODICA GIACOMO SEGUITO GARA VIRTUS BARCELLONA/MESSINA DEL 25.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 26.3.2018)

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C.R. MESSINA S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.5.2018 INFLITTA AL SIG. MODICA GIACOMO SEGUITO GARA VIRTUS BARCELLONA/MESSINA DEL 25.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 26.3.2018)

La A.C.R. Messina S.S.D. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n.118 del 26.3.2018 con la quale, in riferimento alla gara tra A.C.R. Messina e Igea Virtus Barecellona del 25.3.2018, ha comminato la squalifica fino al 30.5.2018 al sig. Giacomo Modica, allenatore dell’A.C.R. Messina, in quanto “allontanato per proteste nei confronti dell’Arbitro alla notifica del provvedimento disciplinare afferrava il braccio dell’Arbitro e gli rivolgeva espressione gravemente ingiuriosa”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

 In particolare la ricorrente ha evidenziato il fatto che le proteste verbali pervenute all’orecchio del Direttore di gara non sarebbero state proferite dall’allenatore ma da altro tesserato e che lo stesso si sarebbe limitato ad appoggiare la mano sul braccio dell’Arbitro per farsi ascoltare, senza usare espressioni ingiuriose.

Il ricorso va respinto, in quanto il comportamento tenuto dal sig. Modica è stato confermato dal Direttore di gara sentito dalla Corte prima di assumere la sua decisione.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.R. Messina di Messina.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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