F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 156/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 118/CSA del 06 Aprile 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C.R. MESSINA S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS BARCELLONA/MESSINA DEL 25.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 26.3.2018)
RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C.R. MESSINA S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS BARCELLONA/MESSINA DEL 25.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 26.3.2018)
La A.C.R. Messina S.S.D. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n.118 del 26.3.2018 con la quale, in riferimento alla gara tra A.C.R. Messina e Igea Virtus Barcellona del 25.3.2018, ha comminato l’ammenda di € 1.000,00 “per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (due bombe carta) che veniva fatto esplodere sul campo per destinazione”.
A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della sanzione la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.
In particolare la ricorrente ha evidenziato il fatto che il materiale pirotecnico introdotto dai suoi sostenitori e fatto esplodere sul campo non sarebbe consistito in bombe carta ma in petardi di piccole dimensioni.
Il ricorso va respinto in quanto il comportamento tenuto dai sostenitori dell’ A.C.R. Messina S.S.D. giustifica la sanzione attribuita dal Giudice Sportivo sulla base del referto arbitrale.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.R. Messina di Messina.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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