F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 160/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 101/CSA del 09 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL CALCIATORE BOCCHETTI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ERCOLANESE/GELBISON VALLO DELLA LUCANIA DEL 24.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 28.2.2018)

RICORSO DEL CALCIATORE BOCCHETTI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ERCOLANESE/GELBISON VALLO DELLA LUCANIA DEL 24.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 28.2.2018)

I Signori Bocchetti Cosimo e Russo Patrizia, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale del calciatore Bocchetti Francesco, minore, tesserato della ASD A.V. Ercolanese 1924, hanno presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calciatore stesso seguito gara del Campionato Nazionale Juniores Ercolanese/Gelbison Vallo della Lucania del 24.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 28.2.2018) per avere, in reazione, colpito con una testata alla fronte un avversario accompagnata da espressioni minacciose. Alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva espressioni irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara.

I ricorrenti contestano l’eccessività della sanzione inflitta al Bocchetti in quanto il comportamento assunto dallo stesso non è riconducibile al tipo di condotta di cui all’art. 19 comma 4, lettera C) del C.G.S., bensì a quanto riportato alla lettera “A” dello stesso comma. A sostegno di ciò evidenziano quanto riportato nel referto dell’Arbitro ove il colpo inferto dal giocatore all’avversario è stato descritto come “leggero”.

Chiedono, per quanto sopra esposto, una riduzione della sanzione da cinque a due giornate di squalifica o, in subordine, la riduzione della squalifica in misura comunque minore a quella già inflitta dal Giudice Sportivo.

La Corte, letto ed esaminato il ricorso, alla luce di quanto riportato nel referto dell’Arbitro, in relazione alla misura del colpo dato, ritiene comunque di ricondurre la gravità della condotta avuta dal calciatore Francesco Bocchetti ai casi di cui all’art. 19 comma 4, lettera C) del C.G.S. e quindi congrua la decisione già assunta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bocchetti Francesco.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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