F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 160/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 101/CSA del 09 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA AUDACE CERIGNOLA/POTENZA DEL 18.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 21.2.2018)

RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA AUDACE CERIGNOLA/POTENZA DEL 18.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 21.2.2018)

Con ricorso del 28.2.2018, preceduto da rituale preannuncio, la società Potenza Calcio S.S.D. A R.L. ha interposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 21.2.2018 (Com. Uff. n. 100) con la quale le è stata inflitta la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 “per avere propri sostenitori in campo avverso introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (due fumogeni) nel settore ad essi riservato, nonché lanciato diversi oggetti (ombrelli, bottigliette d’acqua ecc.) nel settore occupato dalla tifoseria avversaria. Si rendeva necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine. Sanzione così determinata in considerazione della recidiva specifica di cui al Com. Uff. nn. 64 – 77 – 89”.

 Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che la sanzione così come inflitta sarebbe stata originata da una non corretta interpretazione dei rapporti dei due Commissari di Campo, peraltro in parte contraddittori posto che l’uno riferiva di un lancio reciproco di oggetti tra le due tifoserie, l’altro precisava che il lancio di oggetti da parte dei tifosi del Potenza era avvenuto solo in reazione al lancio da parte dei tifosi del Cerignola. In realtà, precisava la medesima ricorrente, era accaduto che al 12’ del primo tempo, a seguito di una segnatura del Cerignola, era iniziato un fitto lancio di oggetti da parte dei tifosi locali all’indirizzo dei tifosi del Potenza, tra cui due fumogeni ed un petardo che, nello scoppiare, aveva procurato stordimento ad un Ispettore di Polizia e lesioni ad un tifoso del Potenza, difatti trasportato urgentemente in ospedale in ambulanza.

 I tifosi del Potenza avevano quindi reagito “restituendo” alla tifoseria avversaria quegli stessi oggetti che gli erano stati lanciati (tranne i cestini per l’immondizia), ivi compresi i due fumogeni ancora accesi, fumogeni che pertanto essi non avevano introdotto anche perché sottoposti a controlli capillari in occasione dell’accesso all’impianto sportivo.

La ricorrente chiede inoltre tenersi conto della fattiva collaborazione di essa società per la prevenzione dei fatti occorsi, per avere richiesto espressamente al presenza di due ispettori di campo, per avere adottato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i fatti purtroppo occorsi e per avere infine collaborato attivamente con le forze dell’ordine anche per identificare i propri sostenitori: tutto ciò in funzione dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13, comma, 2, C.G.S..

Con il secondo motivo, invece, la ricorrente lamenta la disparità di trattamento sanzionatorio tra le due società, posto che anche il Cerignola era stata irrogata un’’ammenda sostanzialmente identica (oltre a € 200,00 per il lancio di una bottiglietta all’indirizzo degli ufficiali di gara) nonostante l’evidente, maggiore responsabilità ascrivibile ai tifosi del Cerignola, sia per avere dato inizio agli incidenti, sia per il lancio del petardo.

Conclude pertanto per la riduzione della sanzione irrogatale, eventualmente anche previa audizione degli Ispettori di Campo a chiarimenti.

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto, apparendo congrua la sanzione irrogata alla società Potenza Calcio dal Giudice Sportivo, pur volendosi accreditare la versione dei fatti come da essi riferita.

E difatti, al di là dell’introduzione o meno di materiale pirotecnico, è certo che i tifosi del Potenza hanno comunque “utilizzato” detto materiale (ancorchè lanciatogli dai tifosi del Cerignola), non limitandosi a rendere inoffensivi i fumogeni ma lanciandoli all’indirizzo dei tifosi avversari: con ciò realizzando comunque la violazione dell’art. 12, 3° comma, C.G.S. nonché, per vero, anche dell’art. 14 C.G.S., per avere anch’essi appunto lanciato oggetti più o meno contundenti nel settore occupato dai suddetti tifosi, restando irrilevante che ciò sia avvenuto per loro iniziativa o per mera reazione.

Quanto al riconoscimento di circostanze attenuanti ex art. 13, 2° comma, C.G.S. ed alla presunta disparità di trattamento rispetto alla medesima sanzione irrogata al Cerignola, è agevole osservare che le eventuali attenuanti resterebbero comunque assorbite dalla recidiva ex art. 21, C.G.S., recidiva specifica espressamente applicata dal Giudice Sportivo in relazione ai CC.UU. nn. 64, 77 e 89.

  Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.r.l. Potenza Calcio di Potenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it