F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 160/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 101/CSA del 09 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ F.C. RIETI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA SFF ATLETICO/RIETI DEL 18.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 21.2.2018)

RICORSO DELLA SOCIETÀ F.C. RIETI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA SFF ATLETICO/RIETI DEL 18.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 21.2.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 100 del 21.2.2018, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 alla Società F.C. Rieti.

Come risulta dal referto e dalla e-mail esplicativa dell’assistente dell’arbitro, sig. Fabrizio Ricciardi, durante la gara e precisamente dal 40° al 48° minuto del 2° tempo, i tifosi del Rieti collocati nella tribuna posta alle spalle del sig. Ricciardi, colpivano lo stesso con 20/25 sputi sulle spalle e sulla nuca. Inoltre, gli stessi tifosi rivolgevano al sig. Ricciardi e al direttore di gara improperi come “Siete dei figli di p…..”, “b……”, “pezzi di m……”.

 La Società F.C. Rieti con nota del 22.2.2018 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa alla Società Rieti dalla Corte Sportiva d’appello nazionale con nota n. 16340 del 23.2.2018.

           Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

  • non è specificato nel referto in quale parte del terreno di gioco il sig. Ricciardi è stato raggiunto da sputi e parole offensive. Inoltre, dovendo seguire le fasi del gioco non poteva rendersi conto se gli sputi e le parole offensive giungessero dai tifosi locali o ospiti;
  • sulla base della precedente considerazione appare ingeneroso addossare la responsabilità soltanto ai tifosi ospiti;
  • i tifosi del Rieti erano collocati alle spalle del calcio d’angolo, per cui appare difficile che il sig. Ricciardi sia stato fermo nella stessa zona dal 40° al 48° minuto del secondo tempo;
  • i tifosi del Rieti non avrebbero avuto motivo di porre in essere tale atteggiamento offensivo, considerato che al momento dell’evento la propria squadra conduceva la gara per 1 a 0, in quanto solo al 44° minuti la squadra SFF Atletico ha pareggiato.

           Conclusivamente ha chiesto una riduzione della ammenda.

           Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

 Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati e detti fatti godono di una fede priviligiata essendo stati riferiti da pubblici ufficiali (arbitro e assistente dello stesso).

            Nel merito si osserva:

  • non è necessario e derimente indicare da quale parte del campo sono giunti gli sputi e pervenute le parole offensive, atteso che l’assistente ha riferito come luogo la parte di tribuna posta alle proprie spalle. La circostanza che non poteva rendersi conto della provenienza, in quanto doveva seguire l’andamento della gara, è una valutazione della società reclamante che non trova conferma nella realtà fenomenica dell’episodio, in quanto il sig. Ricciardi ben poteva avvedersi anche di ciò che avveniva alle sue spalle;
  • la circostanza che i tifosi ospiti fossero collocati dietro il calcio d’angolo del campo di gioco non esclude che gli episodi riferiti si sono verificati e non consente di affermare che gli eventi lesivi provenissero dai tifosi locali. Tra l’altro, per subire gli sputi e le parole offensive non è necessario restare continuativamente nella parte di campo indicata per tutto il tempo preso in esame, ossia dal 40° al 48° minuto del secondo tempo, essendo sufficiente un arco temporale inferiore e discontinuo;   - la circostanza che la società Rieti conducesse la gara per 1 a 0 non ha alcun nesso causale con i fatti verificatesi. Inoltre, detti fatti si sono verificati dal 40° al 48° minuto di gioco del secondo tempo, mentre il pareggio dell’Atletico si è realizzato solo al 44° minuto, per cui non c’è coincidenza temporale tra i due eventi.

         Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Rieti di

Rieti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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