F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 160/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 101/CSA del 09 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/SANCATALDESE CALCIO DELL’11.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/SANCATALDESE CALCIO DELL’11.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva alla società F.C. Isola Capo Rizzuto la sanzione dell’ammenda di € 1.800,00, perché al termine dell’incontro Isola Capo  rizzuto/Sancataldese disputato in data 11.2.2018, tutti i calciatore e dirigenti della società, nonché alcuni propri sostenitori indebitamente presenti  nell’area degli spogliatoi, prendevano parte a una rissa con alcuni tesserati della squadra avversaria che si protraeva per circa 5 minuti, rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine. (Com. Uff. n. 94 del 14.02.2018).

Avverso la decisione del Giudice Sportivo la società A.S.D. F.C. Isola Capo Rizzuto preannunciava reclamo in data 15.2.2018 al quale seguiva trasmissione della documentazione richiesta da parte della Segreteria in data 12.2.2018.

La ricorrente non faceva seguito di alcun motivo di reclamo nel termine perentorio previsto dall’art. 36-bis comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, con conseguente inammissibilità del reclamo.

 Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. F.C. Isola Capo Rizzuto di Isola Capo Rizzuto (Crotone).

      Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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