F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 163/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 132/CSA del 26 Aprile 2018 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.S.D. FARMACIA CENTRALE PAOLA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. CHIANELLO ALESSIO SEGUITO GARA FARMACIA CENTRALE PAOLA C5/REAL PARCO C5 DEL 7.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 763 del 9.4.2018)
RICORSO DELL’A.S.D. FARMACIA CENTRALE PAOLA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. CHIANELLO ALESSIO SEGUITO GARA FARMACIA CENTRALE PAOLA C5/REAL PARCO C5 DEL 7.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 763 del 9.4.2018)
Con atto del 24.04.2018 la società A.S.D. Farmacia Centrale Paola Calcio a Cinque ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con la quale è stata inflitta al calciatore Chianello Alessio la sanzione della squalifica per 3 gare effettive, chiedendo “la riduzione della squalifica”.
A sostegno della propria richiesta la reclamante ha dedotto che la condotta contestata al calciatore sarebbe avvenuta in “una situazione di gioco con palla in movimento e non a gioco fermo, come dichiarato nel referto di gara” e che il calciatore, nel tentativo di recuperare la palla in prossimità della linea laterale del campo, sarebbe entrato in contrasto con l’avversario e “poiché sbilanciato da quest’ultimo, colpisce contemporaneamente sia il pallone che l’avversario stesso. Pertanto è da escludersi qualsiasi forma di violenza perpetrata con volontarietà dal calciatore Chianiello”.
Le censure non sono fondate, per cui il reclamo non merita accoglimento.
L’arbitro, sentito dalla Corte, ha confermato quanto riportato nel referto arbitrale dallo stesso redatto, cioè che l’atto di violenza ai danni del calciatore avversario è avvenuto a gioco fermo e non in svolgimento.
Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Farmacia Centrale Paola C5 di Paola (CS).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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