F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 163/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 132/CSA del 26 Aprile 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL CALC. TOGNONI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/ALBISSOLA 2010 DEL 08.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 dell’11.04.2018)

RICORSO DEL CALC. TOGNONI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/ALBISSOLA 2010 DEL 08.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 dell’11.04.2018)

Con atto del 23.04.2018 il Sig. Marco Tognoni ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con la quale è stata inflitta allo stesso calciatore la sanzione della squalifica per 3 gare effettive, chiedendo “la riduzione della stessa a 2 gare effettive”.

A sostegno della propria richiesta il reclamante ha dedotto l’insussistenza della condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara. A detta del Tognoni, l’espressione “siete degli incapaci” non può essere qualificata come ingiuriosa, anche perché lo stesso non l’avrebbe rivolta nei confronti della terna arbitrale, che era distante fisicamente dal luogo dove sarebbe avvenuto il comportamento contestato. Sostiene il reclamante che il termine “incapaci” non può assolutamente costituire un’ingiuria “rappresentando piuttosto un’espressione di critica orientata verso un determinato fatto o comportamento posto in essere dal direttore e dagli assistenti”. 

La censura è fondata, per cui il reclamo merita accoglimento.

L’espressione proferita dal calciatore, al momento dell’uscita dal campo, da contestualizzare in una situazione di forte tensione sportiva, pur censurabile, non assume la connotazione ingiuriosa ed offensiva nei confronti della terna arbitrale. La stessa può essere più correttamente qualificata come condotta irrispettosa.

 Per questi motivi La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Tognoni Marco riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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