F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 164/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 134/CSA del 04 Maggio 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. COCCIARI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA VILLABIAGIO/SAMMAURESE DEL 15.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 127 del 16.04.2018)

RICORSO DEL SIG. COCCIARI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA VILLABIAGIO/SAMMAURESE DEL 15.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 127 del 16.04.2018)

Con il gravame, pervenuto il 27.4.2018, il signor Massimo Cocciari ricorreva avverso la sanzione della squalifica per 10 giornate effettive di gara inflittagli dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 127 del 16.4.2018.

Tale decisione veniva assunta a seguito della gara Villabiagio/Sammaurese disputata il 15.4.2018 perché, allontanato a seguito di reiterate proteste, a seguito della notifica del provvedimento si dirigeva verso l'arbitro e, mentre gli rivolgeva espressioni offensive, assumeva atteggiamento gravemente minaccioso, giungendo perfino a mimare il gesto della testata, e, nell'occasione, toccando il naso del direttore di gara con la fronte. In seguito, si posizionava dietro la panchina continuando a rivolgere espressioni offensive all'indirizzo dell'arbitro.

All'udienza di questa Corte tenutasi il 4.5.2018, era presente per il reclamante l’Avv. Galli il quale invocava la riduzione della sanzione inflitta, in considerazione dell'assenza di connotazione violenta e/o offensiva nel gesto in contestazione, riconducibile a suo dire a eccessiva vis agonistica, e, quindi, esitato nella valutazione del Giudice Sportivo in una pena del tutto sproporzionata rispetto alla reale consistenza e gravità dei fatti.

Ad avviso della Corte, il gravame è parzialmente da accogliere.  

Per un verso, la condotta rilevabile in atti, certamente non violenta, è altrettanto incontestabilmente antisportiva, minacciosa e, per le espressioni specificamente adoperate, anche offensiva.

Per altro verso, il tesserato si è reso protagonista di reiterate proteste prima di essere allontanato. Indi, notificatogli dal direttore di gara il provvedimento di allontanamento del campo, lo raggiungeva e, mentre gli rivolgeva espressioni offensive, assumeva atteggiamento gravemente minaccioso, appoggiando la sua fronte sul naso del direttore di gara. Non pago, il reclamante si posizionava infine dietro la panchina continuando a rivolgere espressioni offensive all'indirizzo dell'arbitro.

La eterogeneità delle condotte sopra descritte rende per vero impraticabile una valutazione in termini di continuazione, in senso proprio, delle stesse. Al contrario, esse - per il loro concreto atteggiarsi - tendono a sommarsi le une alle altre, colorando di speciale gravità la complessiva condotta del reclamante.  

Questo sia per quanto attiene alla offensività del comportamento (sarebbe infatti illogico considerare paritariamente gli insulti profferiti nei confronti dell'arbitro prima dell'espulsione e quelli rivolti al direttore di gara dopo, e nonostante, l'allontanamento), sia per ciò che invece riguarda la diversificata minacciosità insita nel raggiungere il direttore di gara a provvedimento di espulsione notificato, e, nel rivolgergli espressioni offensive, appoggiare la fronte sul naso del direttore di gara.

Se a ciò si aggiunge che il tesserato in questione rivestiva, al momento dei fatti che qui rilevano, il qualificato ruolo di allenatore, la condotta da esso tenuta si connota vieppiù di gravità, essendo da detta figura esigibile un superiore standard di lealtà e correttezza sportive.

 Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Cocciari Massimo riduce la sanzione della squalifica a 8 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it