F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 164/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 134/CSA del 04 Maggio 2018 (dispositivo) – RICORSO DELL’ A.S.D. A.V. ERCOLANESE 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FONTANA PASQUALE SEGUITO GARA PALMESE/ERCOLANESE DEL 22.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 23.4.2018)
RICORSO DELL’ A.S.D. A.V. ERCOLANESE 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FONTANA PASQUALE SEGUITO GARA PALMESE/ERCOLANESE DEL 22.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 23.4.2018)
La società A.S.D. A.V. Ercolanese 1924 ricorreva avvero la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale che, con Com. Uff. n. 132 del 23.4.2018, infliggeva al calciatore Fontana Pasquale la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.
La sanzione veniva inflitta perché durante l’incontro Palmese/Ercolanese disputato il 22.4.2018, il Fontana colpiva un calciatore avversario, a gioco non in svolgimento, con una testata al volto, senza procurargli forte dolore o ferite.
All'udienza di questa Corte, tenutasi il 4.5.2018, era presente il Segretario Generale della società reclamante Dott. Espinosa, il quale chiedeva (previa derubricazione della condotta imputata al Fontana da violenta ad antisportiva) la riduzione a 2 giornate, in considerazione dell'attenuante della provocazione asseritamente subita dall'autore del gesto qui contestato, dell'assenza di violenza e dell'assenza di precedenti specifici a carico del tesserato in questione.
Ad avviso della Corte, il gravame è da rigettare, per un verso non essendovi prova della provocazione asseritamente subita dal Fontana, e per l'altro perché la circostanza che la testata non abbia in concreto provocato ferite o dolore "forte" nulla può togliere alla violenza intrinseca (e, quindi, alla gravità) di questo peculiare gesto. Di tal ché deve escludersi che possano nella specie ravvisarsi i presupposti per la invocata derubricazione del gesto da violento ad antisportivo, con conseguente riduzione della sanzione inflitta.
Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. A.V. Ercolanese 1924 di Napoli.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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