F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 164/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 134/CSA del 04 Maggio 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL FUTSAL COBA’ S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ETA BETA FOOTBALL/FUTSAL COBÀ DEL 21.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 822 del 24.4.2018)

RICORSO DEL FUTSAL COBA’ S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ETA BETA FOOTBALL/FUTSAL COBÀ DEL 21.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 –

Com. Uff. n. 822 del 24.4.2018)

La società Futsal Cobà S.r.l. Sportiva Dilettantistica ricorreva avvero la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 che, con Com. Uff. n. 822 del 24.4.2018, infliggeva la sanzione dell’ammenda alla reclamante.

La sanzione veniva inflitta perché durante l’incontro Eta Beta Football/Futsal Cobà S.r.l. disputato il 21.4.2018, a seguito dell'atto di violenza compiuto da un calciatore della squadra avversaria su un tesserato della Futsal, proprio sostenitore in campo avverso, dopo aver ingiuriato i calciatori avversari, ne colpiva uno con un pugno al viso, sporgendosi dalle transenne e perché propri sostenitori in campo avverso, per tutta la durata della gara, ingiuriavano e minacciavano calciatori e sostenitori della squadra avversaria.

La reclamante invocava la riduzione della sanzione inflittale, in considerazione essenzialmente del clima di particolare tensione venutosi a creare nel finale di gara, della rissa scatenatasi alla fine del saluto del fair play dopo il pugno subito dal capitano del Futsal, e dell'atteggiamento asseritamente minaccioso con cui i calciatori dell'Eta Beta si sono avvicinati, subito dopo, al settore occupato dalla tifoseria ospite, ivi compreso l'autore del pugno sanzionato con l'ammenda qui oggetto di reclamo.

All'udienza di questa Corta tenutasi il 4.5.2018, alcuno compariva per la reclamante.

Ad avviso della Corte, il gravame è da rigettare, per un verso perché non vi è prova, in alcuno dei referti in atti, dell'atteggiamento asseritamente minaccioso dei calciatori dell'Eta Beta (in un contesto nel quale, per quanto emerge, la rissa scatenatasi a fine saluto avrebbe avuto comunque luogo a ridosso delle transenne delimitanti il settore occupato dalla tifoseria ospite) e, per l'altro, perché la circostanza che il pugno sferrato dal sostenitore della Futsal non abbia provocato conseguenze fisiche al calciatore della squadra avversaria nulla può togliere alla violenza intrinseca (e, quindi, alla gravità) di questo peculiare gesto. Di tal ché deve escludersi che possano nella specie ravvisarsi i presupposti per una possibile derubricazione del gesto, che è e resta violento, e, per riflesso, che possa addivenirsi alla invocata riduzione della sanzione inflitta.

Analoga conclusione va raggiunta anche nella parte in cui la sanzione inflitta è stata imputata dal Giudice Sportivo alla circostanza - per quanto in atti incontroversa - che i sostenitori della reclamante, per tutta la durata della gara, ingiuriavano e minacciavano calciatori e sostenitori della squadra avversaria.

  Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Futsal Cobà S.R.L. Sportiva Dilettantistica di Porto San Giorgio di Fermo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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