F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 169/CSA del 27 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 053/CSA del 30 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELL’ EMPOLI FBC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARADONNA MATTEO SEGUITO GARA JUVENTUS/EMPOLI DEL 5.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 48/SGS del 7.11.2017)
RICORSO DELL’ EMPOLI FBC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARADONNA MATTEO SEGUITO GARA JUVENTUS/EMPOLI DEL 5.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 48/SGS del 7.11.2017)
Con il gravame, proposto in data 21.11.2017, il reclamante avversava la sanzione suindicata, invocandone la riduzione, in considerazione della natura non violenta del gesto compiuto dal suindicato tesserato.
All’udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.
La Corte ritiene che il ricorso sia in parte da accogliere. Sulla scorta della ricostruzione dei fatti, quale risultante dal referto arbitrale, anche nella parte in cui evidenziava che il pallone - scagliato con le mani, e non con i piedi - ha colpito debolmente il direttore di gara, non emerge una particolare vis aggressiva di talché il comportamento tenuto nella specie dal tesserato è tale da rendere proporzionata una minor commisurazione (da 5 a 4 giornate) della sanzione inflitta.
Per questi motivi la C.S.A, sentito l’arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Società Empoli FBC di Empoli (Firenze) e riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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