F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 169/CSA del 27 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 053/CSA del 30 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELL’U.C. ALBINOLEFFE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SBAFFO ALESSANDRO SEGUITO GARA FERALPISALÒ/ALBINOLEFFE DEL 19.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n.89/DIV del 21.11.2017)

RICORSO DELL’U.C. ALBINOLEFFE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SBAFFO ALESSANDRO SEGUITO GARA FERALPISALÒ/ALBINOLEFFE DEL 19.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n.89/DIV del 21.11.2017)

La società U.C. Albinoleffe S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 gare del calciatore Alessandro Sbaffo, inflitta seguito gara Feralpisalò/Albinoleffe del 20.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 89/DIV del 21 novembre 2017), per aver colpito da tergo un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone.

La ricorrente contesta l’eccessiva gravosità e severità della punizione comminata dal Giudice Sportivo, dovendosi considerare il gesto commesso dallo Sbaffo meramente istintivo, non violento e privo di qualunque intento lesivo nei confronti dell’avversario.

A questo proposito la ricorrente precisa che il gesto commesso dallo Sbaffo nei confronti dell’avversario trattasi di una tecnica calcistica con la quale si tenta di fermare l’azione di attacco avversaria.

A sostegno di ciò la ricorrente richiama precedenti decisioni di questa Corte in relazione a fatti analoghi con le quali lo stesso “gesto” era stato sanzionato in misura minore.

Chiede pertanto la riduzione della squalifica da 2 a 1 giornata.

La Corte, letto il ricorso ed udita la parte, pur rilevando che il referto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti accaduti durante la gara e ribadendo la gravità della condotta posta in essere dal calciatore Alessandro Sbaffo, ritiene il fatto commesso dallo stesso, come esposto dalla ricorrente ed accertato dagli atti, scorretto ma privo di violenza nei confronti dell’avversario e pertanto congruamente sanzionabile con 1 sola giornata di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società U.C. Albinoleffe di Bergamo e riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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